(1) Dopo il nuovo articolo 15/bis del decreto è inserito il seguente articolo 15/ter:
“Art. 15/ter (Ufficio Formazione professionale)
1. L’Ufficio 17.6 – Formazione professionale ha le seguenti competenze:
a) assistenza tecnica e amministrativa nell’ambito della formazione professionale:
1) alla Direzione provinciale, alle strutture formative e alla biblioteca specialistica;
2) nella realizzazione di:
2.1) progetti didattici;
2.2) azioni di formazione al lavoro, sul lavoro, di qualificazione professionale, di formazione iniziale e apprendistato;
2.3) tirocini di orientamento per giovani e adulti;
b) rilevazioni statistiche nel settore della formazione professionale;
c) liquidazione di contributi e vantaggi economici comunque denominati nonché delle spese di cui alle lettere a) e b).”.