(1) Il comma 5 dell’articolo 2 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:
“5. Le disposizioni organizzative e quelle relative agli obblighi di pubblicità previste dalla presente legge si applicano ai soggetti di cui al presente articolo anche quando svolgono attività rientranti nell’ambito dei settori speciali e delle concessioni.”
(2) Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“2. La suddivisione in lotti quantitativi e qualitativi è eseguita ai sensi dei principi della direttiva 2014/14/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 dalle stazioni appaltanti pubbliche per tutti gli appalti, con applicazione delle procedure per favorire l’accesso di micro, piccole e medie imprese.”