(1) Nel secondo periodo del comma 3 dell’articolo 49 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, le parole “o subaffidamento” sono soppresse.
(2) Nel testo in lingua tedesca del secondo periodo del comma 3 dell’articolo 49 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, la parola “Subunternehmer” è sostituita dalla parola “Unterauftragnehmer”.
(3) Il comma 3 dell’articolo 49 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:
“3. I pagamenti per stati di avanzamento avvengono mensilmente e vengono corrisposti in forma di acconto. In caso di subappalto o subaffidamento deve essere garantito il pagamento immediato e diretto degli operatori economici subappaltatori. Quest’ultimi possono decidere di essere pagati direttamente dalla stazione appaltante o dall’impresa committente.”
(4) Dopo il comma 3 dell’articolo 49 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“3/bis Per i contratti pubblici di lavori di importo fino a un milione di euro e per forniture e servizi sotto la soglia UE non viene operata sull’importo netto progressivo la ritenuta dello 0,50 per cento a garanzia dei versamenti agli enti previdenziali ed assicurativi, compresa la cassa edile.”
(5) Dopo il comma 3/bis dell’articolo 49 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“3/ter Sul valore dei contratti d’appalto di lavori, nonché di servizi e forniture ad esecuzione istantanea viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.”