(1) Dopo l’articolo 14 del decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2008, n. 2, è inserito il seguente articolo 14/bis:
“Art. 14/bis (Sorveglianza e pulizia a carico dei comuni)
1. L’organizzazione e la gestione della sorveglianza e della pulizia ordinaria delle palestre e degli impianti sportivi per l’attività extrascolastica - comprendente anche i campionati federali e amatoriali - limitatamente ai fine settimana, ai festivi e nei periodi di interruzione dell’attività scolastica fissati dal calendario scolastico, spetta ai comuni, che possono assegnare tali attività a una ditta/cooperativa esterna. I relativi costi sono sostenuti dai comuni e rimborsati dalla Provincia tramite l’accordo sulla finanza locale ai sensi della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche per gli impianti sportivi interscolastici di proprietà della Provincia, limitatamente ai fine settimana, ai festivi e in generale negli orari non coperti dal personale provinciale. In particolare, gli impianti sportivi all’aperto possono essere accessibili anche al pubblico, a orari prestabiliti, con la possibilità di esternalizzare il servizio di sorveglianza. Detto servizio è a carico della Provincia.”