(1) Nella Tabella C dell’allegato E al decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, e successive modifiche, il comma 1 è così sostituito:
“1. I campeggi sono classificati, secondo i seguenti principi e in base ai requisiti indicati nella tabella di classificazione, tramite l’assegnazione di un numero di stelle da una a cinque. Il campeggio a “una stella” è il più semplice, quello a “cinque stelle” è quello più attrezzato e confortevole.”
2. Nella Tabella C dell’allegato E al decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, e successive modifiche, il comma 9 è così sostituito:
“9. Le prescrizioni indicate sono intese come requisiti obbligatori necessari per la classificazione nelle singole categorie.
Per le categorie superiori ad una stella, la classificazione può essere attribuita anche in mancanza di non più di due requisiti obbligatori, quando tale mancanza sia compensata dalla presenza di almeno due attrezzature complementari o sportive e ricreative non prescritte. La dimensione delle piazzole è però un requisito obbligatorio imprescindibile.”