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Delibera 26 febbraio 2019, n. 130
Registro degli esperti in materia di urbanistica, natura, paesaggio, cultura edilizia, economia, sociale, scienze agrarie e forestali e pericoli naturali (modificata con delibera n. 528 del 14.07.2020)

ALLEGATO A

Criteri per la tenuta del registro degli esperti in materia di urbanistica, natura, paesaggio, cultura edilizia, economia, sociale, scienze agrarie e forestali e pericoli naturali

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano, ai sensi dell’articolo 9 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, recante “Territorio e paesaggio”, la tenuta del registro degli esperti in materia di urbanistica, natura, paesaggio, cultura edilizia, economia, sociale, scienze agrarie e forestali e pericoli naturali e, in particolare, fissano i requisiti oggettivi e soggettivi per l’iscrizione e la permanenza nel registro.

Articolo 2
Sezioni

1. Il registro di cui all’articolo 1 è suddiviso in otto sezioni, ossia:

a) Urbanistica,

b) Natura,

c) Paesaggio,

d) Cultura edilizia,

e) Economia,

f) Sociale,

g) Scienze agrarie e forestali,

h) Pericoli naturali.

2. L'iscrizione nelle singole sezioni del registro avviene con decreto dell’assessora/assessore competente in materia di sviluppo del territorio e, ove esplicitamente previsto, previa procedura di valutazione per titoli ed esami.

Articolo 3
Sezione Urbanistica

1. Alla procedura di valutazione per l’iscrizione nella sezione Urbanistica possono partecipare le persone che alla data di presentazione della domanda

a) sono iscritte da almeno cinque anni in uno dei seguenti albi professionali:

1) sezione A dell’albo professionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori;

2) settore A della sezione A dell’albo professionale degli ingegneri;

3) sezione A dell’albo dei dottori agronomi e dottori forestali;

4) sezione A dell’albo professionale dell’ordine dei geologi o elenco speciale dell’ordine dei geologi;

b) sono iscritte da almeno sette anni nelle sezioni B degli albi professionali di cui alla lettera a);

c) sono in possesso, rispettivamente da almeno cinque e sette anni, del relativo titolo accademico e, alla data della presentazione della domanda, dei requisiti previsti per le iscrizioni di cui alle lettere a) e b);

d) con la qualifica di geometra hanno superato l’esame di Stato previsto e hanno svolto attività professionale in qualità di tecnico comunale presso le amministrazioni comunali per almeno cinque anni.

2. Nella sezione Urbanistica possono essere iscritti inoltre i pianificatori e le pianificatrici che alla data di presentazione della domanda sono iscritti da almeno cinque anni nella sezione A dell’albo professionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori oppure i pianificatori e le pianificatrici che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso da almeno cinque anni del corrispondente titolo di laurea e hanno superato l’esame di Stato previsto per l’iscrizione nella sezione A del citato albo professionale.

Articolo 4
Sezione Paesaggio

1. Alla procedura di valutazione per l’iscrizione nella sezione Paesaggio possono partecipare le persone che alla data di presentazione della domanda

a) sono iscritte da almeno cinque anni nella sezione A o da almeno sette anni nella sezione B dell’albo dei dottori agronomi e dottori forestali;

b) sono in possesso, da almeno cinque anni, di un titolo di laurea conseguito nelle classi di seguito indicate o di un titolo di studio equipollente: LM-6 Biologia, LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale, LM-60 Scienze della natura, LM-69 Scienze e tecnologie agrarie, LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali, LM-75, Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio, LM-80 Scienze geografiche.

2. Nella sezione Paesaggio possono essere iscritti i paesaggisti e le paesaggiste che, alla data di presentazione della domanda, sono iscritti da almeno cinque anni nella sezione A dell’albo professionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, oppure i paesaggisti e le paesaggiste che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso da almeno cinque anni del corrispondente titolo di laurea e hanno superato l’esame di Stato previsto per l’iscrizione nella sezione A del citato albo professionale.

Articolo 5
Sezione Cultura Edilizia

1. Alla procedura di valutazione per l’iscrizione nella sezione Cultura edilizia possono partecipare le persone che alla data di presentazione della domanda

a) sono iscritte da almeno cinque anni nella sezione A dell’albo professionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori oppure sono iscritte da almeno cinque anni nel settore A della sezione A dell’albo professionale degli ingegneri;

b) sono iscritte da almeno sette anni nelle sezioni B degli albi professionali di cui alla lettera a);

c) sono in possesso, rispettivamente da almeno cinque e sette anni, del corrispondente titolo di laurea nonché, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti previsti per le iscrizioni di cui alle lettere a) e b).

Articolo 6
Sezione Natura

1. Alla procedura di valutazione per l’iscrizione nella sezione Natura possono partecipare le persone che alla data di presentazione della domanda

a) sono iscritte da almeno cinque anni nella sezione A oppure da almeno sette anni nella sezione B dell’albo professionale dell’ordine dei biologi;

b) sono in possesso, da almeno cinque anni, di un titolo di laurea conseguito nelle classi di seguito indicate o di un titolo di studio equipollente: LM-6 Biologia, LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale, LM-60 Scienze della natura, LM-69 Scienze e tecnologie agrarie, LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali, LM-75, Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio, LM-80 Scienze geografiche.

Articolo 7
Sezione Economia

1. Nella sezione Economia possono essere iscritte le persone che alla data di presentazione della domanda sono in possesso da almeno cinque anni di un titolo di laurea conseguito nelle classi di seguito indicate o di un titolo di studio equipollente: LM-31 Ingegneria gestionale, LM-56 Scienze dell‘economia, LM-77 Scienze economico-aziendali, LM-16 Finanza, LM-76 Scienze economiche per l’ambiente e la cultura.

2. Quale titolo di studio equipollente è considerato anche il diploma di maestro professionale, a condizione che la persona interessata, alla data di presentazione della domanda, sia in possesso dello stesso da almeno 5 anni e gestisca da almeno 5 anni un’impresa con almeno 5 collaboratori.

Articolo 8
Sezione Sociale

1. Nella sezione Sociale possono essere iscritte le persone che alla data di presentazione della domanda sono in possesso da almeno cinque anni di un titolo di laurea conseguito nelle classi di seguito indicate o di un titolo di studio equipollente: LM-62 Scienze della politica, LMG/01 Giurisprudenza, LM-87 Servizio sociale e politiche sociali, LM-88 Sociologia e ricerca sociale.

Articolo 9
Sezione Scienze agrarie e forestali

1. Nella sezione Scienze agrarie e forestali possono essere iscritte le persone che alla data di presentazione della domanda

a) sono iscritte da almeno cinque anni nella sezione A o da almeno sette anni nella sezione B dell’albo dei dottori agronomi e dottori forestali;

b) sono in possesso, rispettivamente da almeno cinque e sette anni, del corrispondente titolo di laurea nonché, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti previsti per l’iscrizione di cui alla lettera a).

Articolo 10
Sezione Pericoli naturali

1. Nella sezione Pericoli naturali possono essere iscritte le persone che alla data di presentazione della domanda

a) sono iscritte da almeno cinque anni in uno dei seguenti albi professionali:

1) sezione A dell’albo professionale dell’ordine dei geologi o elenco speciale dell’ordine dei geologi;

2) settore A della sezione A dell’albo professionale degli ingegneri;

3) sezione A dell’albo dei dottori agronomi e dottori forestali;

b) sono iscritte da almeno sette anni nelle sezioni B degli albi professionali di cui alla lettera a);

c) sono in possesso, rispettivamente da almeno cinque e sette anni, del corrispondente titolo di laurea nonché, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti previsti per le iscrizioni di cui alle lettere a) e b).

Articolo 11
Procedura di valutazione

1. La procedura di valutazione consiste in una prova orale.

2. La Giunta provinciale nomina una commissione composta da tre persone di comprovata esperienza professionale nelle materie oggetto della procedura di valutazione. La commissione svolge le seguenti funzioni:

a) fissa il programma d’esame e i criteri di valutazione;

b) fissa lo svolgimento cronologico e organizzativo della procedura di valutazione;

c) verifica periodicamente il permanere dei requisiti professionali e delle conoscenze tecniche richieste alle esperte e agli esperti iscritti nel relativo registro. In caso di esito negativo, propone all’assessora/assessore competente in materia di sviluppo del territorio la sospensione oppure la cancellazione dal registro degli esperti.

Articolo 12
Formazione

1. Le persone iscritte al registro degli esperti devono partecipare, durante il periodo di carica del Consiglio comunale, ad almeno l'80 per cento dei corsi di informazione e formazione continua previsti obbligatoriamente dalla Ripartizione provinciale Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio. L'inottemperanza a tale obbligo comporta la cancellazione dal registro degli esperti.

Articolo 13
Incompatibilità

1. Gli appartenenti al corpo forestale provinciale non possono essere nominati quali membri della commissione comunale per il territorio e il paesaggio.

Articolo 14
Disposizioni particolari

1. Le persone che alla data di entrata in vigore della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, risultavano già iscritte all’albo degli esperti in urbanistica e tutela del paesaggio sono iscritte d’ufficio nelle sezioni Urbanistica e Paesaggio.

2. I periti agrari di cui all’articolo 4, comma 2, lettera b), della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, devono essere iscritti da almeno cinque anni nell’albo professionale dei periti agrari per poter essere nominati quali membri della commissione comunale per il territorio e il paesaggio.

Articolo 15
Applicazione

1. I presenti criteri trovano applicazione a partire dal 1° gennaio 2020.

 

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