1. Alla procedura di valutazione per l’iscrizione nella sezione Paesaggio possono partecipare le persone che alla data di presentazione della domanda
a) sono iscritte da almeno cinque anni nella sezione A o da almeno sette anni nella sezione B dell’albo dei dottori agronomi e dottori forestali;
b) sono in possesso, da almeno cinque anni, di un titolo di laurea conseguito nelle classi di seguito indicate o di un titolo di studio equipollente: LM-6 Biologia, LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale, LM-60 Scienze della natura, LM-69 Scienze e tecnologie agrarie, LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali, LM-75, Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio, LM-80 Scienze geografiche.
2. Nella sezione Paesaggio possono essere iscritti i paesaggisti e le paesaggiste che, alla data di presentazione della domanda, sono iscritti da almeno cinque anni nella sezione A dell’albo professionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, oppure i paesaggisti e le paesaggiste che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso da almeno cinque anni del corrispondente titolo di laurea e hanno superato l’esame di Stato previsto per l’iscrizione nella sezione A del citato albo professionale.