1) L’analisi del rischio valuta i rischi che possono essere generati dall’impianto nel suo complesso o dai singoli componenti nelle rispettive ubicazioni, tenendo conto delle utilizzazioni in atto e degli insediamenti preesistenti. L’analisi del rischio deve essere effettuata da una tecnica abilitata o un tecnico abilitato. I risultati dell’analisi e gli eventuali provvedimenti derivanti devono essere inseriti in una relazione ed essere realizzati dal concessionario entro scadenze ugualmente da determinare.
2) Nel corso dell’interessamento per il rilascio di una nuova concessione, i richiedenti devono effettuare un’analisi del rischio per l’intero impianto progettato.
3) L’analisi del rischio deve essere ripetuta in occasione del rinnovo di concessioni per impianti con una potenza nominale media annua superiore a 50 kW ed essere esibita all’Ufficio Gestione sostenibile delle risorse idriche all’atto della presentazione della domanda.
4) I titolari di concessioni per impianti con una potenza nominale media annua superiore o uguale a 220 kW devono eseguire l’analisi del rischio ogni 10 anni e reagire ad eventuali modifiche dell’ambiente o/e ai rischi derivanti dall’impianto.
5) I titolari di concessioni, per impianti con una potenza nominale media annua superiore o uguale a 220 kW, rilasciate prima del 31.01.2006 e per le quali non è mai stata effettuata alcuna analisi del rischio, devono effettuare quest’ultima entro il 31.12.2020.
6) Per impianti con una potenza nominale media annua superiore o uguale a 220 kW ed inferiore a 3000 kW l’analisi del rischio deve anche valutare la necessità dell’eventuale installazione di un sistema di misura differenziale della velocità in condotta ai sensi dell’art. 7.
7) Ad ogni modo l’Ufficio Gestone sostenibile delle risorse idriche può, in ogni momento, per casi motivati, richiedere l’esecuzione di una tale analisi del rischio anche per impianti con una potenza nominale media annua inferiore od uguale a 50 kW.