(1) Il comma 5 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia 27 dicembre 2016, n. 36, è così sostituito:
“5. Di norma il Centro di Sperimentazione Laimburg svolge direttamente le proprie attività amministrative. Il Demanio provinciale può svolgere per il Centro le attività amministrative definite e disciplinate con apposito accordo di cooperazione.”