1. Il recupero di animali da reddito mediante trasporto in elicottero è consentito solo all’interno dei confini provinciali e nel rispetto di quanto previsto dai presenti criteri.
2. Gli animali possono essere recuperati solo se si trovano in una zona impervia che non può essere raggiunta con alcun altro mezzo di trasporto.
3. Di norma può essere recuperato solo bestiame vivo (bovini, cavalli e altri animali da reddito di grande taglia). Gli animali di piccola taglia (quali ad esempio ovini, caprini e simili) e gli animali morti possono essere recuperati solo nei casi di cui all’articolo 4, comma 1, e 5, comma 1.