1. Le domande di aiuto, redatte sui moduli predisposti ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 702/2014, devono essere presentate entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello della realizzazione delle iniziative. Nel caso in cui i soggetti di cui all’articolo 2 si siano costituiti da non più di 12 mesi dall’avvio delle iniziative o nel caso di partecipazione a fiere o esposizioni organizzate per la prima volta, le domande possono essere presentate anche dopo il 31 dicembre.
2. Nel caso di “società in house” o enti strumentali della Provincia o dipendenti dalla stessa, le domande di aiuto possono essere presentate durante tutto l’anno di riferimento delle iniziative, purché antecedentemente all’avvio delle stesse.
3. Per gli aiuti concessi in applicazione della disciplina “de minimis” di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013, la domanda deve essere corredata della dichiarazione de-minimis.
4. Qualsiasi impegno giuridicamente vincolante che renda irreversibile l’iniziativa, assunto dal richiedente prima della presentazione della domanda, nonché l’emissione, anche solo parziale, di documenti di spesa come fatture di acconto, contratti preliminari con pagamento di acconti, caparre o simili in data anteriore a quella di presentazione della domanda determinano l’esclusione dall’agevolazione dell’intera iniziativa a cui si riferiscono.