1. Per le iniziative di cui all’articolo 3 possono essere concessi i seguenti aiuti:
a) un contributo fino al 50 per cento dei costi ammissibili per le azioni pubblicitarie;
b) un contributo fino all’80 per cento dei costi ammissibili per la promozione della commercializzazione;
c) un rimborso spese fino al 100 per cento dei costi ammissibili per le campagne informative per consumatori;
d) un contributo fino all’80 per cento dei costi ammissibili per le misure volte all’attuazione dei programmi di controllo di qualità, con una progressiva riduzione annua del contributo del 10 per cento, fino a esaurimento.