1. Non possono beneficiare degli aiuti di cui ai presenti criteri le iniziative per le quali sono già stati concessi altri aiuti o per le quali è stata presentata o verrà presentata una domanda di agevolazione presso un altro ente pubblico o un altro ufficio dell’Amministrazione provinciale.
2. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile agli aiuti, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa sull'IVA.
3. Se l'azione promozionale è prestata da associazioni e organizzazioni di produttori, la partecipazione all'attività stessa non è subordinata all'adesione a tali associazioni od organizzazioni e i contributi alle spese amministrative dell'associazione o dell'organizzazione sono limitati ai costi inerenti alle azioni promozionali.