1. L’aiuto concesso viene liquidato per il 70 per cento sotto forma di anticipo.
2. Il restante 30 per cento viene liquidato a saldo dopo la realizzazione delle iniziative e previa presentazione della seguente documentazione di spesa:
a) per le iniziative di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), e comma 2, le relative fatture o un elenco riepilogativo delle spese sostenute. All’elenco, dal quale devono risultare i dati essenziali della documentazione di spesa, è allegata una dichiarazione del/della legale rappresentante del richiedente, che attesta che le predette spese sono state effettivamente sostenute;
b) per le iniziative di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), le relative fatture regolarmente quietanzate. Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico o assegno bancario o postale.
3. Se è stato erogato un anticipo e se dalla documentazione di spesa definitiva presentata risulta che le spese effettivamente sostenute sono minori rispetto a quelle ammesse e assunte come base di calcolo dell’anticipo, il beneficiario è tenuto a restituire la parte di aiuto indebitamente percepita, maggiorata degli interessi legali
4. Se in sede di liquidazione o dopo la liquidazione dell’aiuto si accertasse la mancanza dei requisiti per la relativa concessione, al beneficiario viene revocato l’intero aiuto; qualora l’aiuto fosse già stato erogato, il beneficiario dovrà restituirlo maggiorato degli interessi legali.
5. Nel caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci nella domanda di concessione dell’aiuto o in qualsiasi altro atto o documento presentato, o in caso di omissione di informazioni dovute, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.