(1) Il presente regolamento disciplina in attuazione dell’articolo 3, comma 4, della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, l’adeguamento della struttura dirigenziale dell’Amministrazione provinciale, la denominazione e le competenze delle singole strutture dirigenziali e le competenze assegnate ai dipartimenti.
(2) Il presente regolamento si fonda anche sull’articolo 6, comma 1, della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, e attribuisce ai direttori e alle direttrici di dipartimento, limitatamente a specifici obiettivi di particolare rilevanza, le rispettive competenze, che la citata legge provinciale riserva alle ripartizioni del dipartimento.
(3) I direttori e le direttrici di dipartimento esercitano nell’ambito delle competenze loro attribuite dal comma 2 le funzioni amministrative riservate ai direttori e alle direttrici di ripartizione.
(4) La Giunta provinciale può emanare, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, e in quanto necessario, disposizioni di dettaglio per l’applicazione del presente regolamento con riferimento alle competenze dei direttori e delle direttrici dei rispettivi dipartimenti.
(5) Al fine di rendere leggibile il presente regolamento, l’allegato A della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è di seguito indicato come allegato A e l’allegato 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, è di seguito indicato come allegato 1.