(1) In prima applicazione i dirigenti in servizio del Dipartimento Istruzione, Formazione e Cultura ladina assumono, fino alla scadenza del loro incarico dirigenziale, la dirigenza delle unità organizzative che succedono alle rispettive attuali unità organizzative.
(2) I contratti stipulati dall’Istituto pedagogico ladino ovvero dai suoi successori vengono gestiti, per la Provincia autonoma di Bolzano, dalla Ripartizione 18 Amministrazione scuola e cultura ladina.