1. La rendicontazione dell’iniziativa deve essere effettuata entro la fine dell’anno successivo a quello di imputazione della spesa.
2. La documentazione di spesa, in formato PDF, deve essere inoltrata con un'unica comunicazione PEC alla casella di posta elettronica certificata dell’ufficio provinciale competente per settore.
3. Il contributo è liquidato sulla base della spesa rendicontata e ammessa solo se:
a) le iniziative realizzate corrispondono a quelle indicate nella domanda di contributo;
b) la documentazione di spesa di cui al comma 7, lettera a), è stata emessa e i relativi pagamenti sono stati effettuati dopo l’inoltro della domanda di contributo.
4. Se la spesa effettivamente sostenuta risulta inferiore a quella ammessa ad agevolazione, il contributo da liquidarsi è proporzionalmente ridotto e ricalcolato sulla spesa effettivamente sostenuta.
5. Se la spesa effettivamente sostenuta non raggiunge almeno l’80 per cento di quella ammessa in sede di concessione, l’impresa è esclusa nei due anni successivi a quello di inoltro della domanda di contributo. È fatto salvo il caso in cui il beneficiario abbia comunicato per iscritto la variazione riguardante l’ammontare di spesa o la partecipazione a fiere in programma prima del relativo inizio.
6. Trascorso il termine di cui al comma 1 senza che abbia avuto luogo la rendicontazione della spesa per causa riconducibile al beneficiario, il direttore/la direttrice di ripartizione competente dispone la revoca del contributo. Per gravi e motivate ragioni può essere richiesta, prima della scadenza del suddetto termine, una proroga fino a un ulteriore anno; trascorso inutilmente tale termine, il contributo è automaticamente revocato.
7. Alla domanda di liquidazione, da redigere sul modulo appositamente predisposto, deve essere allegata la seguente documentazione in formato PDF:
a) documenti di spesa: fatture relative alle iniziative approvate, emesse dopo l’inoltro della domanda. Se la documentazione di spesa è redatta in forma sintetica, deve essere corredata da una dichiarazione firmata da chi ha emesso le fatture, nella quale sono specificate le singole voci con i relativi prezzi, la cui somma deve costituire l’importo totale. Eventuali spese non ammissibili devono essere dettagliatamente elencate e quantificate, pena la decurtazione forfettaria delle stesse nella misura del 30 per cento calcolato sull’importo di spesa da dettagliare;
b) attestazione di pagamento: il pagamento delle fatture di cui alla lettera a) deve essere effettuato tramite bonifico o assegno bancario o postale. Non sono ammesse compensazioni.
8. La spesa totale ammessa a liquidazione è arrotondata ai 100,00 euro inferiori.
9. Il contributo può essere concesso o liquidato ai subentranti del beneficiario, se nel periodo che intercorre tra la presentazione della domanda e la liquidazione dell’agevolazione si verifica uno dei seguenti casi:
a) l’azienda viene trasferita a terzi a seguito di decesso o per atto tra vivi;
b) la società viene sciolta e un socio prosegue l’attività oggetto dell’agevolazione, in forma di impresa individuale;
c) l’impresa individuale cessa l’attività e il titolare prosegue l’attività in forma di società.
In tutti i casi suindicati i subentranti devono dimostrare di essere in possesso dei requisiti soggettivi richiesti ed assumersi gli obblighi previsti dai presenti criteri.
10. Il direttore/La direttrice dell’ufficio provinciale competente dispone la liquidazione del contributo.