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b) Decreto del Presidente della Provincia 7 dicembre 2018, n. 351)
Modifica del regolamento sulla riscossione coattiva delle entrate della Provincia autonoma di Bolzano

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1)
Pubblicato nel B.U. 20 dicembre 2018, n. 51.

Art. 5

(1) L’articolo 11 del decreto del Presidente della Provincia 19 aprile 2017, n. 16, è così sostituito:

“Art. 11  (Rateazione del pagamento)

1. Su richiesta motivata del debitore/della debitrice, indirizzata alla Società, nella quale lo stesso/la stessa dichiari la propria situazione di temporanea difficoltà economica, ed in assenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni di pagamento nei confronti della medesima Società, il/la Responsabile del procedimento di riscossione può, in base ai principi stabiliti dalla Società, autorizzare il pagamento rateale dei debiti in essere nei confronti della Provincia secondo le modalità e condizioni di cui ai commi seguenti.

2. La domanda di rateazione è effettuata dal debitore/dalla debitrice mediante compilazione di un apposito modulo di autocertificazione reperibile presso la Società o sul sito internet della stessa.

3. Per la rateazione di importi fino ad euro 60.000,00 è sufficiente che il debitore/la debitrice compili il modulo di cui al comma 2. Per la rateazione di importi superiori ad euro 60.000,00 è necessario presentare anche i documenti a comprova della situazione di temporanea difficoltà economica.

4. Il contenuto dell’autocertificazione di cui al comma 2, i documenti da presentare di cui al comma 3, nonché le modalità di trasmissione alla Società degli stessi, così come eventuali ulteriori regole operative da seguire sono rese note ai debitori/alle debitrici dalla Società.

5. L’importo minimo di ciascuna rata mensile di pagamento è pari a euro 30,00. Il numero massimo di rate mensili concedibili è pari a:

  1. 24 rate per importi da euro 60,00 a euro 5.000,00;
  2. 72 rate per importi da euro 5.000,01 a euro 25.000,00;
  3. 96 rate per importi da euro 25.000,01 a euro 60.000,00;
  4. 120 rate per importi superiori a euro 60.000,00.

6. Il calcolo del piano di rateazione è eseguito con determinazione di rate di importo costante mediante il piano di ammortamento c.d. “alla francese”.

7. Sulla prima rata sono applicati tutti gli oneri dovuti, comprese le spese di notifica, le spese per eventuali procedure esecutive e cautelari già avviate e gli interessi di mora di cui all’articolo 12, comma 1, sino alla data di presentazione della domanda di rateazione. Sulle rate successive alla prima è applicato l’interesse di cui all’articolo 12, comma 3.

8. Concesso il piano di rateazione, la Società può iscrivere l'ipoteca di cui all’articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modifiche, o il fermo di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modifiche, solo nel caso di mancato pagamento della prima rata del piano, ovvero di decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi del comma 9 del presente articolo. Sono fatti comunque salvi i fermi e le ipoteche iscritti in data antecedente alla concessione della rateazione. A seguito della concessione del piano di rateazione, non possono essere avviate nuove azioni esecutive. Il pagamento della prima rata determina l’impossibilità di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

9. In caso di mancato pagamento di cinque rate, anche non consecutive, o comunque della totalità delle rate previste dal piano di rateazione, in caso di numero di rate inferiore a cinque, il debitore/la debitrice decade automaticamente dal beneficio della rateazione. L’importo ancora dovuto deve essere corrisposto in un’unica soluzione ed è immediatamente ed automaticamente riscuotibile dalla Società. Il debito può essere nuovamente rateizzato se, alla data della presentazione della nuova richiesta, le rate scadute del precedente piano non rispettato sono integralmente saldate. In tal caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data. Restano comunque ferme le limitazioni di cui al comma 8.”