1. Il presente regime di aiuti diviene efficace dopo che, ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 702/2014, la Commissione avrà ricevuto la sintesi delle rispettive informazioni e avrà inviato una ricevuta contrassegnata da un numero di identificazione degli aiuti.
2. Il presente regime di aiuti è valido fino al 31 dicembre 2020.