(1) Dopo il comma 2 dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Provincia 24 ottobre 2013, n. 31, è inserito il seguente comma 2/bis:
“2/bis. Nell’espletamento della loro attività contrattuale, per la stipula di scritture private o di contratti rogati in forma pubblica amministrativa, anche con modalità elettronica, i soggetti di cui all‘articolo 3, comma 1, lettera a) possono chiedere di farsi assistere dall’Ufficiale rogante della Provincia autonoma di Bolzano di cui all’articolo 6, comma 10, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, inoltrando la relativa richiesta all’Area Servizio contrattuale.”