(1) La lettera a) del comma 3 dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Provincia 15 gennaio 2016, n. 3, è così sostituita:
“a) dietro presentazione di idonea documentazione comprovante una situazione di disagio personale;”
(2) Il comma 4 dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Provincia 15 gennaio 2016, n. 3, è così sostituito:
“4. Fatta eccezione per i casi di cui al comma 3, lettera a), non è consentito lo svolgimento di attività extraservizio durante il periodo di assenza a causa di malattia, congedo obbligatorio per maternità e per fruizione dei benefici di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 o all’articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.”
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.