(1) Dopo il comma 1 dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia 15 gennaio 2016, n. 3, è inserito il seguente comma 1/bis:
“1/bis. Il limite di reddito di cui al comma 1 può essere aumentato nei casi previsti dall’articolo 13, comma 1, lettera c) della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, fino al 150 per cento.”