(1) L’articolo 4 del decreto del Presidente della Provincia 15 gennaio 2016, n. 3, è così sostituito:
“Art. 4 Attività extraservizio di modica entità
1. Il personale può svolgere attività extraservizio per un compenso complessivo lordo non superiore a 1.000,00 euro per anno solare.
2. In tal caso è sufficiente una comunicazione al superiore competente, che verifica il rispetto delle limitazioni di cui all’articolo 2. L’attività è considerata autorizzata con la conferma della verifica.”