(1) Dopo il primo periodo del comma 4 dell’articolo 16 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è inserito il seguente periodo: “A richiesta sono parimenti iscritte le persone inserite, a seguito di procedura di selezione, in albi dirigenziali istituiti dalla Regione Trentino-Alto Adige, dal Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano, dagli enti locali della provincia di Bolzano e dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano, le quali abbiano esercitato la funzione di direttore/direttrice di ripartizione per almeno quattro anni.”