(1) Nel testo tedesco del comma 4 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia 16 agosto 2017, n. 29, le parole: “ohne Miteinbeziehung” sono sostituite dalla parola: “abzüglich”.
(1) Il comma 8 dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Provincia 16 agosto 2017, n. 29, è così sostituito:
“8. Qualora il Comune definisca una categoria di uso agricolo, devono essere determinate almeno due classi tariffarie basate sul consumo, in modo che esse incidano in modo significativo nel conteggio e delle quali la tariffa inferiore, ossia la “tariffa agricola base”, ammonti almeno alla “tariffa domestica agevolata”. Il Comune può istituire la “tariffa per abbeveraggio ridotta” indipendentemente dall’istituzione della categoria di uso agricolo, da calcolare sul consumo di acqua potabile rilevato con apposito contatore montato presso la stalla o, in assenza di apposito contatore presso la stalla, fino ad un consumo annuo di 35 m³ per UBA. La “tariffa per abbeveraggio ridotta” deve essere inferiore alla “tariffa unica basata sul consumo” o alla “tariffa domestica agevolata” o, se prevista, alla “tariffa agricola base”.”
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.