8.1 Modalità di rinnovo
I certificati di abilitazione sono rinnovati dall’ufficio competente, su richiesta del titolare, previa verifica della partecipazione all’aggiornamento obbligatorio nell’arco del periodo di validità dell’abilitazione.
La richiesta di rinnovo del certificato di abilitazione può essere effettuata sei mesi prima e fino a dodici mesi dopo la scadenza della validità del certificato.
I certificati di abilitazione per distributori di prodotti fitosanitari emessi ai sensi del DPR 290/2001 possono essere rinnovati anche se il/la richiedente non ha i requisiti secondo il punto 5.1.
8.2 Aggiornamento obbligatorio
Al fine del rinnovo del certificato di abilitazione il richiedente deve documentare la frequenza ad attività formativa di aggiornamento di almeno dodici ore intere inerenti i contenuti minimi di cui all’allegato I del decreto legislativo n. 150/2012 e degli obiettivi formativi elencati nell’allegato I, parte A, del decreto ministeriale 22 gennaio 2014.
La formazione obbligatoria di aggiornamento può essere svolta attraverso iniziative di aggiornamento e/o basata su un sistema di crediti formativi.
Sono ammessi come crediti formativi inoltre iniziative di aggiornamento approvate da altre Regione o Provincie come aggiornamento obbligatorio per il rinnovo dei certificati di abilitazione.
In casi eccezionali e previa richiesta all’Ufficio competente sono riconosciute anche iniziative di formazione che si svolgono all’estero.
I corsi per il rinnovo dei rispettivi certificati di abilitazione sono organizzati o realizzati dagli uffici competenti di cui al punto 3 o da altri soggetti formatori.
I requisiti per il riconoscimento di corsi, inclusi i corsi di formazione a distanza (FAD/E-Learning), organizzati o realizzati da altri soggetti formatori sono determinati dall’Ufficio rispettivamente competente.