(1) La soppressione degli uffici di cui all’articolo 9, comma 1, lettere b), c) e d), del presente decreto riguarda solo le relative direzioni e non le sedi. Queste sono mantenute, rispettivamente, come sedi distaccate dell’Ufficio del libro fondiario di Bressanone e Chiusa di cui all’articolo 3, comma 4, dell’Ufficio del catasto di Egna e Caldaro di cui all’articolo 3, comma 6, e dell’Ufficio del catasto di Bressanone e Chiusa di cui all’articolo 3, comma 5.