(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
(2) Le disposizioni di cui all’articolo 5 si applicano a decorrere dal 1° dicembre 2018.
(3) Le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 3, 5 e 6, e all’articolo 9, comma 1, lettere a), c), e d), si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019.
(4) Le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 4, e all’articolo 9, comma 1, lettera b), si applicano a decorrere dal 1° marzo 2019.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.