(1) Il comma 4 dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 settembre 1999, n. 51, e successive modifiche, è così sostituito:
“4. Il canone minimo ammonta a 50,00 euro mensili. Ai nuclei familiari il cui canone sociale è inferiore al canone minimo si applica il canone minimo. Il canone minimo si applica esclusivamente agli alloggi di proprietà dell’IPES o ad esso affidati in gestione o di proprietà di enti pubblici.”