(1) La lettera c) del comma 5 dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 settembre 1999, n. 51, e successive modifiche, è così sostituita:
“c) 100 per cento della quota base:
1) per ogni figlio invalido, anche se fiscalmente non a carico, con una invalidità civile pari o superiore al 74 per cento;
2) per gli ascendenti invalidi del locatario, anche se fiscalmente non a carico, con una invalidità civile pari o superiore al 74 per cento;
3) per gli ascendenti invalidi del coniuge convivente, anche se fiscalmente non a carico, con una invalidità civile pari o superiore al 74 per cento;
4) per gli ascendenti ultrasessantacinquenni del locatario e del suo coniuge convivente.”