La Giunta Provinciale
ha preso in considerazione quanto segue:
La legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative in materia d’igiene e sanità pubblica non veterinaria.
Con deliberazione della Giunta Provinciale del 1 ottobre 1990, n. 5912, è stato istituito il servizio obbligatorio di reperibilità presso vari uffici provinciali compreso l’Ufficio affari amministrativi per l’igiene e la sanità pubblica, attualmente denominato Ufficio Prevenzione, Promozione della salute e Sanità pubblica.
Il contratto di comparto per il personale provinciale del 4 luglio 2002 prevede all’articolo 8 la possibilità di istituire un servizio di reperibilità obbligatoria per la tutela della salute.
Con deliberazione della Giunta Provinciale del 17 gennaio 2005, n. 90, è stata emanata la “Nuova disciplina del servizio di reperibilità per l’Ufficio provinciale igiene e salute pubblica. Abrogazione della deliberazione provinciale del 17 dicembre 2001, n. 4566”.
Il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, in particolare per la gestione del sistema di allarme rapido e la gestione delle crisi e le situazioni di emergenza.
Alla luce del succitato regolamento (CE) n. 178/2002 si è reso necessario definire con deliberazione della Giunta Provinciale del 3 maggio 2010, n. 759, “Linee guida per la gestione operativa in ambito provinciale del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano, e mangimi” le modalità di gestione e coordinamento del sistema di allarme rapido in ambito alimentare, per un corretto e celere coordinamento di tutte le parti pubbliche coinvolte.
L’articolo 2 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, e successive modifiche assegna alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano il ruolo di Autorità competente nel settore della sicurezza alimentare.
L’articolo 3/bis della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, inserito dall'articolo 1, comma 1 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 4, ha stabilito la necessità di individuare la struttura organizzativa provinciale competente in materia di sicurezza alimentare attribuendo alla stessa altresì il ruolo di nodo provinciale per la gestione delle allerte alimentari nonché punto di contatto e raccordo tra Ministero della Salute, Azienda Sanitaria, laboratori pubblici e l’Istituto zooprofilattico sperimentale in provincia di Bolzano.
Il decreto del Presidente della Provincia 10 luglio 2017, n. 22, ha individuato la suddetta struttura organizzativa provinciale competente in materia di sicurezza alimentare nell’Ufficio Prevenzione, Promozione della salute e Sanità pubblica.
Il regolamento (CE) n. 16/2011 del 10 gennaio 2011 detta disposizioni di applicazione relative al sistema di allarme rapido per gli alimenti.
Dal 1 gennaio 2013 è diventata operativa la piattaforma europea iRasff (interactive Rapid Alert System for Food and Feed) che prevede una nuova modalità di gestione informatica delle allerte per lo scambio rapido delle notifiche di allerta in ambito sicurezza alimentare sul territorio comunitario.
In considerazione delle novità normative e delle nuove esigenze di operatività conseguenti all’introduzione della succitata piattaforma si rende necessario aggiornare la disciplina del servizio di reperibilità e pertanto revocare e sostituire la deliberazione della Giunta Provinciale del 17 gennaio 2005, n. 90, recante: “Nuova disciplina del servizio di reperibilità per l’Ufficio provinciale Igiene e salute pubblica. Abrogazione della deliberazione della Giunta Provinciale del 17 dicembre 2001, n. 4566.”
Con regolamento interno dell’Ufficio Prevenzione, Promozione della salute e Sanità pubblica saranno definite le modalità operative del servizio di reperibilità che dovranno essere osservate dal personale incaricato. Tale regolamento dovrà perlomeno definire la gestione delle allerte per gli alimenti di origine non animale destinati al consumo umano e delle eventuali emergenze di propria competenza.
Ciò premesso,
delibera
a voti unanimi legalmente espressi:
1. Di revocare la deliberazione della Giunta Provinciale del 17 gennaio 2005, n. 90, recante: “Nuova disciplina del servizio di reperibilità per l’Ufficio provinciale Igiene e salute pubblica. Abrogazione della deliberazione provinciale del 17 dicembre 2001, n. 4566.”
2. L’Ufficio Prevenzione, Promozione della salute e Sanità pubblica disciplinerà con regolamento interno l’orario e le modalità operative del servizio di reperibilità che dovranno essere osservate dal personale incaricato.
3. La disciplina del servizio di reperibilità - oltre ad essere riferita al sistema rapido di allerta per alimenti iRasff - trova applicazione anche per altre emergenze di competenza del suddetto ufficio.
4. Il servizio di reperibilità è effettuato da una sola persona per turno; in caso di esigenze di carattere eccezionale dichiarate tali a livello provinciale il servizio può essere effettuato contemporaneamente da due collaboratori dell’ufficio fino alla dichiarazione di emergenza terminata.
5. L’indennità prevista dall’articolo 8, comma 2 del contratto di comparto per il personale provinciale del 4 luglio 2002 sarà liquidata mensilmente previa presentazione di specifica distinta. Essa viene compilata su apposito modulo firmato dai competenti superiori e recante l’indicazione del numero dei giorni, delle ore di reperibilità effettuate e ripartite per fasce orarie.
6. Fatto salvo quanto previsto al punto 2, ai soli fini della liquidazione:
1. la fascia oraria di reperibilità feriale (lunedì - venerdì) inizia alle ore 18:00 e termina alle ore 07:00 del giorno successivo;
2. la fascia oraria di reperibilità festiva inizia alle ore 18:00 del venerdì e termina alle ore 07:00 del lunedì successivo;
3. nei giorni semifestivi (martedì grasso, giovedì grasso) la fascia oraria di reperibilità inizia alle ore 14:00 anziché alle ore 18:00;
4. nei giorni prefestivi e festivi diversi da sabato e domenica la reperibilità è 24 ore al giorno.
7. L’impegno delle spese della presente delibera, relativo ai trattamenti fissi e continuativi, è stato già assunto in automatico ai sensi del paragrafo 5.2 dell’allegato 4.2 di cui al Decreto Legislativo n. 118/2011 (pari a euro 15.000,00 per emolumenti, pari a euro 3.870,00 per oneri e pari a euro 1.275,00 per IRAP).
8. Quanto disposto dalla presente delibera entra in vigore con il primo giorno del mese successivo alla sua approvazione.
La presente delibera è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.