1. La domanda di concessione dell’agevolazione, compilata sul modulo o secondo il modello predisposto dall’ufficio competente e sottoscritta dal/dalla legale rappresentante dell’organizzazione, deve essere presentata entro i seguenti termini:
a) per un contributo ordinario: entro il 15 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento; con la stessa domanda viene anche richiesta un’anticipazione fino a un massimo del 50 per cento, calcolata in base all’ultimo contributo ordinario concesso; inoltre può anche essere richiesta un’anticipazione fino ad un massimo dell’80 per cento del contributo ordinario concesso per l’anno di riferimento;
b) per un contributo straordinario o integrativo: entro il 15 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento; per eventi imprevisti sopravvenuti nel corso dell’attività ordinaria di gestione o della realizzazione del progetto, può essere presentata domanda entro il 30 aprile dell’anno di riferimento;
c) per un contributo per investimenti: entro il 31 gennaio di ogni anno viene presentato un prospetto con la programmazione generale dei progetti previsti per i tre anni successivi. La domanda di concessione dell’agevolazione può essere inoltrata solo successivamente alla presentazione del prospetto ed è soggetta ai criteri di priorità di cui all'articolo 13. In caso di urgenza può essere presentata domanda anche nel corso dell’anno, preferibilmente entro il 30 settembre.
2. I termini di presentazione delle domande di cui al comma 1 non sono perentori e possono essere modificati dalla direttrice/dal direttore di ripartizione provinciale competente.
3. Le domande devono essere presentate in ogni caso prima che siano state sostenute le relative spese.