1. Le agevolazioni di cui all’articolo 5 non possono essere superiori al deficit indicato nella domanda.
2. Il contributo ordinario per la gestione dei convitti viene calcolato come segue:
a) importo mensile di euro 440,00 per 9 mesi di pensione completa per alunni e alunne che assolvono l’obbligo scolastico, vale a dire fino al decimo anno di scuola (2° classe delle scuole secondarie di secondo grado);
b) importo mensile di euro 350,00 per 9 mesi di pensione completa per alunni e alunne a partire dalla 3° classe delle scuole secondarie di secondo grado o delle scuole professionali;
c) importo mensile di euro 240,00 per semiconvittori.
3. Gli importi di cui al comma 2 vengono moltiplicati sia per il numero degli alunni e alunne che alloggiano effettivamente nel convitto all’inizio dell’anno anno solare di riferimento, sia per il coefficiente “9” (9 mesi di scuola). Se l’attività scolastica dovesse durare oltre il calendario scolastico normale, il coefficiente può essere aumentato a “10”.
4. Viene concesso l’importo più basso tra il deficit indicato dal convitto nel preventivo di spesa per l’anno solare di riferimento e l’importo calcolato ai sensi dei commi 2 e 3. L’ammontare dell’importo da corrispondere risulta dal rendiconto e dal deficit effettivo indicato per l’anno solare di riferimento. Tale importo non può però essere superiore al contributo concesso.
5. In casi particolari, che devono essere adeguatamente motivati, gli importi calcolati ai sensi dei commi 2, 3 e 4 possono essere maggiorati fino ad un massimo del 10 per cento.
6. Un contributo integrativo può essere concesso ai convitti che, d’accordo con l’uffico provinciale competente, tengono aperta la struttura il sabato, la domenica, nei giorni festivi o in altri giorni in cui non c’è scuola. È stabilita una retta giornaliera massima di euro 420,00 per convitto e, per questo servizio, i singoli alunni devono pagare al convitto almeno euro 10,00 al giorno.
7. Per investimenti possono essere concessi contributi nelle seguenti misure:
a) fino al 90 per cento delle spese ammesse per l’acquisto di edifici o terreni, la progettazione, la costruzione, l’ampliamento, la ristrutturazione, il completamento e la manutenzione di edifici, nonché per lavori in generale;
b) fino al 70 per cento delle spese ammesse per l’acquisto di arredi e attrezzature.