1. Le organizzazioni beneficiarie che hanno ottenuto un’anticipazione devono rendicontarla entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello dell’avvenuta liquidazione.
2. Per la rendicontazione delle anticipazioni va presentato, per tutte le tipologie di contributi, il rendiconto di cui all’articolo 18, comma 1, fino alla concorrenza dell’importo dell’anticipazione stessa.
3. In caso di anticipazioni relative a contributi per progetti e per investimenti, la direttrice/il direttore di ripartizione competente può concedere, per gravi e motivate ragioni, una proroga del termine di cui al comma 1, nel rispetto della scadenza prevista per la rendicontazione del saldo e/o del cronoprogramma in caso di attività pluriennali.
4. Solo ad avvenuta rendicontazione delle anticipazioni possono essere liquidati ulteriori importi.
5. La parte dell'anticipazione che non è stata utilizzata per la realizzazione delle attività o degli investimenti ammessi ad agevolazione o che non è stata adeguatamente rendicontata deve essere restituita alla Provincia, maggiorata degli interessi legali maturati dalla data di accreditamento dell'anticipazione.