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Delibera 4 settembre 2018, n. 883
Criteri per i servizi per l'occupazione lavorativa e per l’accompagnamento socio-pedagogico diurno dei servizi sociali

Allegato

Criteri dei servizi sociali per l’occupazione lavorativa e dei servizi per l’accompagnamento socio-pedagogico diurno

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano le misure per l’occupazione lavorativa e le misure per l’accompagnamento socio-pedagogico diurno di cui all’articolo 16, comma 1, lettere b) e c), e commi 2 e 3, del capo IV e all’articolo 18 del capo V della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, e successive modifiche, di seguito denominata legge.

Articolo 2
Attuazione delle misure

1. L’attuazione delle misure di cui ai presenti criteri rappresenta un compito degli enti gestori dei servizi sociali di cui all’articolo 1, comma 2, della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, in collaborazione con la rete dei servizi di cui all’articolo 15 dei presenti criteri.

2. Gli enti gestori dei servizi sociali possono affidare in gestione i servizi e le prestazioni di cui ai presenti criteri anche ad enti privati.

3. Le misure sono attuate in ottemperanza ai principi generali di cui all’articolo 3 della legge e sono organizzate in modo tale da promuovere l’autodeterminazione, l’espressione della libertà di scelta, la partecipazione e l’assunzione di un ruolo attivo e responsabile in qualità di persona adulta appartenente alla comunità.

Articolo 3
Destinatari

1. Le misure di cui ai presenti criteri si rivolgono alle persone con disabilità di cui all’articolo 2, comma 1, della legge che abbiano compiuto 18 anni o abbiano assolto l’obbligo formativo.

2. Le misure sono inoltre rivolte:

a) alle persone affette da malattie psichiche di cui all’articolo 2, comma 2, della legge, ad esclusione di quanto previsto dall’articolo 8, commi 2 e 3, dei presenti criteri;

b) alle persone affette da dipendenze di cui all’articolo 2, comma 2, della legge, ad esclusione di quanto previsto dall’articolo 8 dei presenti criteri.

3. Le misure di cui ai presenti criteri si rivolgono anche a:

a) studenti e studentesse, di norma negli ultimi due anni di assolvimento dell’obbligo formativo, nell’ambito degli obiettivi stabiliti nei piani formativi individuali della scuola;

b) persone con capacità lavorativa potenziale, sulla base delle misure proposte dalla commissione medica competente.

4. L’ammissione alle misure di persone di età pari o superiore ai 60 anni è possibile solo in casi eccezionali e per un breve periodo.

Articolo 4
Misure per il passaggio dalla scuola ai servizi sociali

1. Gli enti gestori dei servizi sociali sono coinvolti nell’attuazione delle misure offerte dalle scuole atte a favorire il passaggio ai servizi per l’occupazione lavorativa e ai servizi per l’accompagnamento socio-pedagogico diurno, come descritto all’articolo 2 dei “Criteri per l’inserimento lavorativo e l’occupazione lavorativa delle persone con disabilità” di cui all’allegato A alla deliberazione della Giunta provinciale del 20 dicembre 2016, n. 1458, e successive modifiche. Le suddette misure sono poste in atto sulla base di interventi di orientamento precoce a livello personale, scolastico, formativo, professionale e lavorativo già realizzati al momento della scelta del percorso formativo da intraprendere dopo la scuola secondaria di primo grado.

2. Gli enti gestori dei servizi sociali rendono possibile lo svolgimento presso i propri servizi semiresidenziali di tirocini, rivolti a studenti e studentesse di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a), per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nei piani formativi individuali della scuola. I tirocini perseguono i seguenti scopi:

a) definizione di capacità e competenze, promozione dell’autonomia negli atti della vita quotidiana e della conoscenza del servizio in vista di un’eventuale futura ammissione nei propri servizi;

b) orientamento professionale nell’ambito della normativa sull’alternanza scuola – lavoro;

c) acquisizione di competenze pratiche nell'ambito della formazione professionale.

3. I presupposti per l'assolvimento del tirocinio presso i servizi semiresidenziali sono i seguenti:

a) il servizio è il luogo più adeguato per raggiungere gli obiettivi definiti nel piano formativo individuale dello studente/della studentessa;

b) la presenza di studenti e studentesse nei servizi semiresidenziali non supera di norma la misura di un posto ogni 20 messi a disposizione dall’ente gestore dei servizi sociali;

c) lo studente/la studentessa è seguito/seguita presso il servizio semiresidenziale dal collaboratore/dalla collaboratrice all’integrazione o da un/un’insegnante di sostegno nella misura necessaria.

4. La scuola stipula con l’ente gestore del servizio sociale un protocollo d'intesa per ogni studente o studentessa, in cui sono definiti gli obiettivi, la durata e le modalità del tirocinio.

Articolo 5
Prestazioni offerte dai servizi semiresidenziali

1. Gli enti gestori dei servizi sociali, nell’ottica della più ampia partecipazione e inclusione sociale, offrono alle/agli utenti le seguenti prestazioni:

a) addestramento sociale e lavorativo:

1) apprendimento di tecniche di lavoro in diversi ambiti occupazionali;

2) apprendimento di un atteggiamento di lavoro consono;

3) mantenimento e acquisizione o riacquisizione di abilità e competenze lavorative, nonché di competenze sociali;

4) valorizzazione della creatività;

5) attivazione ed attuazione di tirocini mirati;

b) accompagnamento socio-pedagogico:

1) informazione e consulenza alle persone nel loro contesto sociale e nella loro reale situazione di vita;

2) rilevazione e valutazione delle capacità e delle potenzialità della persona;

3) verifica degli interessi, dei desideri, delle aspettative e dei bisogni della persona;

4) facilitazione dell’espressione della libertà di scelta e promozione dell’autoresponsabilizzazione e dell’autodeterminazione della persona;

5) elaborazione di un progetto individuale, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi della persona attraverso la predisposizione di misure e interventi concreti e mirati, nonché costante valutazione e verifica dell’attuazione del progetto stesso;

6) sostegno allo sviluppo dell’autonomia personale attraverso misure mirate, compreso l’abbattimento di barriere ambientali;

7) facilitazione della comunicazione attraverso specifici strumenti, ausili e strategie;

8) interventi mirati di prevenzione e di deescalation in situazioni di crisi;

9) conoscenza e applicazione di metodologie specifiche e tecniche specializzate per particolari forme di disabilità;

10) promozione delle risorse del territorio e del volontariato;

11) lavoro di rete e coordinamento degli interventi con la rete dei servizi;

c) promozione delle relazioni sociali e dell’inclusione sociale:

1) sostegno e accompagnamento nell’attivazione e nella cura delle relazioni sociali, personali ed affettive come persona adulta;

2) riconoscimento della sessualità e della relazione di coppia come elementi centrali di ogni persona e offerta della relativa informazione e consulenza;

3) promozione di iniziative per la partecipazione attiva e inclusiva della persona alla realtà sociale del territorio (cultura, sport, intrattenimento e simili);

d) assistenza e cura:

1) accompagnamento e supporto negli atti della vita quotidiana;

2) sostegno nella cura dell’igiene personale;

3) sostegno nell’assunzione del cibo;

4) nell’attuazione del processo assistenziale, erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria secondo le competenze di ciascun profilo professionale;

5) sostegno della persona nella mobilità;

6) intervento nelle situazioni di crisi;

e) offerte finalizzate all’aumento del benessere della persona:

1) attività legate alle faccende quotidiane e agli interessi personali;

2) sostegno e mantenimento della salute;

3) attività di stimolazione sensoriale;

4) attività creative e artistiche;

5) attività motorie;

f) offerte legate al mantenimento, alla promozione e all’acquisizione di strumenti del sapere (quali leggere, scrivere, far di conto, ascoltare la radio o guardare la televisione, usare il pc e il telefono cellulare e simili);

g) fornitura del pranzo:

1) all’interno della struttura;

2) all’esterno della struttura, presso mense o aziende addette alla ristorazione;

h) mobilità:

1) valutazione delle capacità della persona di raggiungere il servizio autonomamente e relativa consulenza;

2) fornitura di un training di preparazione specifica finalizzato alla mobilità autonoma ai sensi dell’articolo 30, comma 3, della legge;

3) organizzazione del servizio di trasporto e accompagnamento ai sensi dell’articolo 30, comma 3, della legge.

Articolo 6
Tipologie di servizi semiresidenziali

1. I servizi semiresidenziali si distinguono nelle seguenti tipologie:

a) servizi per l’occupazione lavorativa finalizzati alla partecipazione alla vita lavorativa di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 16 del capo IV della legge. Di questi servizi fanno parte i servizi di occupazione lavorativa, i servizi di riabilitazione lavorativa e i centri di training professionale, così come definiti nei vigenti criteri di autorizzazione e accreditamento dei servizi sociali dei settori disabilità, malattie psichiche e dipendenze, di seguito denominati criteri di accreditamento;

b) centri diurni socio-pedagogici finalizzati a promuovere l’inclusione e la partecipazione alla vita sociale di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 18 del capo V della legge, così come definiti nei criteri di accreditamento.

2. Previo parere positivo dell’Ufficio provinciale Persone con disabilità possono essere sviluppati progetti pilota ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera b), della legge.

Articolo 7
Descrizione dei servizi per l’occupazione lavorativa

1. I servizi per l’occupazione lavorativa offrono, all’interno di un contesto protetto e significativo, attività finalizzate allo sviluppo e al mantenimento delle capacità e delle competenze sociali e lavorative, nonché all’addestramento e all'orientamento e al riorientamento professionale delle persone per una loro futura partecipazione al mercato del lavoro. Le attività hanno carattere produttivo e presuppongono la vendita dei beni prodotti o l’erogazione di servizi. La frequenza dei servizi rappresenta una forma di occupazione stabile o transitoria orientata al mondo del lavoro. I servizi per l‘occupazione lavorativa collaborano in particolare con l'Ufficio provinciale Servizio lavoro per l'inserimento lavorativo e con la Formazione professionale per l'orientamento, la formazione, l'aggiornamento o la riqualificazione professionale. L’orientamento principale dei servizi deve essere stabilito in modo chiaro nel documento interno dei servizi stessi. Le ore di apertura del servizio devono essere destinate, in tutto o per la maggior parte, alle attività occupazionali.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte nelle seguenti forme:

a) occupazione lavorativa all’interno delle apposite strutture;

b) occupazione lavorativa in forma di prestazioni all’esterno delle strutture su incarico di terzi.

3. I servizi per l’occupazione lavorativa garantiscono in particolare lo svolgimento, sia all’interno sia all’esterno delle strutture, di attività occupazionali significative, riconosciute e valorizzabili dalla comunità, nei settori artigianato, industria, commercio, giardinaggio, agricoltura, amministrazione, economia domestica, gastronomia, servizi di pulizia nonché in ambito creativo e artistico e in altri ulteriori ambiti.

4. I servizi per l’occupazione lavorativa sono autorizzati a svolgere lavori e prestazioni su incarico di terzi.

5. Per testare la capacità lavorativa ai fini di un possibile inserimento nel mondo del lavoro, è offerta alle/agli utenti l’attivazione di diversi, brevi tirocini mirati presso aziende private, enti pubblici, associazioni e cooperative sociali per un periodo di norma non superiore a sei mesi.

6. I servizi per l’occupazione lavorativa possono pianificare per le proprie/i propri utenti l’avvio di convenzioni individuali per l’occupazione lavorativa di cui all’articolo 4, punto 4.2, dei “Criteri per l’inserimento lavorativo e l’occupazione lavorativa delle persone con disabilità” di cui all’allegato A alla deliberazione della Giunta provinciale del 20 dicembre 2016, n. 1458, e successive modifiche, garantendo l’accompagnamento fino alla stipula della convenzione. L’accompagnamento sul posto di lavoro dopo la stipula della convenzione individuale è da considerarsi come una prestazione erogata dal distretto sociale.

7. Gli enti gestori dei servizi sociali accolgono nei propri servizi per l’occupazione lavorativa, per un tempo determinato, le persone con capacità lavorativa potenziale di cui all’articolo 3, comma 3, lettera b), al fine di osservare e valutare le loro capacità e competenze, in attuazione delle misure proposte dalla commissione medica competente e in vista del successivo inserimento o reinserimento lavorativo. Gli obiettivi legati alla frequenza del servizio semiresidenziale, la durata e le modalità dell’accoglienza sono da concordare tra gli enti gestori dei servizi sociali, l’Ufficio provinciale Servizio lavoro e i servizi della rete.

8. Con l’obiettivo di dare alle/agli utenti la possibilità di svolgere un regolare apprendistato e di conseguire così l’attestato di una scuola professionale, le istituzioni pubbliche dei servizi sociali possono essere riconosciute come aziende formatrici ai sensi dell’articolo 8 della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, e successive modifiche. La formazione aziendale si svolge, in questo caso, attraverso una misura di riabilitazione lavorativa invece che con un contratto d’apprendistato.

Articolo 8
Descrizione del centro diurno socio-pedagogico

1. Il centro diurno socio-pedagogico è un servizio che offre alle/agli utenti una strutturazione della giornata attraverso lo svolgimento di attività diversificate, sia all’interno sia all’esterno della struttura. Le finalità principali sono la promozione del benessere della persona e in particolare l’attivazione, il mantenimento e lo sviluppo delle sue abilità nonché la sua partecipazione alla vita nella comunità, promuovendo lo sviluppo di relazioni e l’inclusione sociale, anche attraverso la partecipazione a iniziative del territorio. Il centro assicura inoltre un’importante offerta di sostegno e supporto alle famiglie nel loro compito assistenziale.

2. Il servizio eroga le necessarie prestazioni specialistiche di cura ed assistenza, anche in forma specifica per persone con un fabbisogno di cura ed assistenza molto elevato.

3. In deroga all’articolo 3, comma 1, e in base alle proprie disponibilità, il centro diurno socio-pedagogico può accogliere minori che, per la tipologia o la gravità della disabilità, hanno bisogno di un servizio specialistico. L’accoglienza avviene nel pomeriggio e nei periodi di chiusura della scuola, allo scopo di sostenere i familiari nel carico assistenziale.

Articolo 9
Organizzazione dei servizi semiresidenziali

1. L’ammissione ai servizi i semiresidenziali avviene in base ai criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, previa presentazione di un’apposita domanda.

2. Gli enti gestori dei servizi sociali elaborano le liste d’attesa e rendono noti i criteri per la formazione delle graduatorie.

3. Gli enti gestori dei servizi sociali elaborano inoltre un calendario di attività annuale, in cui sono fissati i giorni di apertura dei servizi, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale.

4. I servizi si rivolgono a un unico gruppo di destinatari, come definiti dall’articolo 3. In base a uno specifico concetto socio-pedagogico, il servizio può rivolgersi a più di un gruppo di destinatari di cui all’articolo 3.

5. Nell’ambito dei servizi rivolti alle persone con disabilità possono essere offerti appositi servizi dedicati alle persone con disturbi dello spettro autistico.

6. I servizi semiresidenziali sono organizzati in modo flessibile e accolgono le persone anche a tempo parziale o solamente per qualche giorno alla settimana, a seconda del progetto individuale. I servizi possono essere utilizzati a tempo parziale anche da persone in convenzione individuale per l’occupazione.

7. Gli enti gestori dei servizi sociali stipulano con l’utente o il suo/la sua rappresentante legale un accordo di accesso al servizio ed elaborano altresì con l’utente o il suo/la sua rappresentante legale il progetto individuale.

8. I servizi garantiscono all’utente la possibilità di scelta tra le attività proposte e favoriscono l’acquisizione di nuove esperienze.

9. Ai beni prodotti e alle prestazioni fornite dai servizi per l’occupazione lavorativa va data adeguata visibilità. Il prodotto può essere accompagnato dal nome della persona che ha contribuito alla sua realizzazione, previo consenso della stessa.

10. Ai sensi dell’articolo 16, comma 3, della legge, i beni prodotti nei servizi per l’occupazione lavorativa non necessitano di autorizzazioni amministrative al commercio per l’alienazione al minuto o all’ingrosso. Inoltre, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, per tali beni non si applicano le disposizioni previste dall’ordinamento dell’artigianato.

Articolo 10
Requisiti strutturali dei servizi semiresidenziali

1. I servizi semiresidenziali sono possibilmente situati in un luogo raggiungibile con i mezzi di trasporto pubblico, garantiscono la completa accessibilità e fruibilità e sono collocati, per quanto possibile, in un ambiente consono alle attività svolte. Devono inoltre rispettare la normativa vigente in materia d’igiene e sanità pubblica e di sicurezza e tutela della salute sul luogo di lavoro, nonché le vigenti norme antincendio.

Articolo 11
Compartecipazione tariffaria, assicurazione e indennità

1. La frequenza dei servizi semiresidenziali è soggetta alla compartecipazione dell’utente secondo quanto stabilito all’articolo 40 del decreto del Presidente della Giunta Provinciale del 11 agosto 2000, n. 30, e successive modiche.

2. Gli enti gestori dei servizi sociali garantiscono alle/agli utenti dei servizi semiresidenziali la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e di responsabilità civile verso terzi connessa all’attività svolta.

3. Alle persone ammesse nei servizi per l’occupazione lavorativa è riconosciuta un’indennità a carattere socio-pedagogico. Gli importi massimi della stessa sono approvati annualmente dalla Giunta provinciale in concomitanza con la determinazione della quota base ai sensi del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche. Gli enti gestori dei servizi sociali definiscono i criteri per il calcolo dell’importo dell’indennità e le modalità di erogazione della stessa.

Articolo 12
Personale

1. I profili professionali e i parametri del personale sono stabiliti dai criteri di accreditamento.

2. Le operatrici/Gli operatori hanno il ruolo di facilitatrici/facilitatori e devono valutare tutti i propri interventi sotto l’aspetto della qualità di vita dell’utente dentro e fuori le mura del servizio. Esse/Essi fungono da mediatrici/mediatori tra i bisogni e le aspettative dell'utente per garantire cura, assistenza e accompagnamento adeguati e per favorire una vita inclusiva.

Articolo 13
Collaborazione con i servizi sanitari

1. Ai sensi dell’articolo 23, comma 2, lettera e), della legge, l’Azienda sanitaria garantisce alle/agli utenti dei servizi semiresidenziali la necessaria assistenza sanitaria presso le strutture. In particolare essa garantisce una collaborazione sistematica e continuativa per quanto concerne l’assistenza infermieristica, psicologica e psichiatrica. Nell'ambito della disabilità è garantita inoltre l'assistenza riabilitativa.

2. Le prestazioni, le forme della collaborazione e la messa a disposizione di personale sanitario sono stabilite nei criteri di accreditamento.

Articolo 14
Consulenza sull’inclusione e sostegno nella predisposizione del progetto di vita

1. Ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera a), della legge, gli enti gestori dei servizi sociali offrono una consulenza sulle possibilità di inclusione sociale presenti nel rispettivo territorio. A tale scopo essi lavorano in rete con i servizi sanitari, i servizi sociali e socio-sanitari pubblici e privati territoriali. La consulenza comprende il sostegno nella predisposizione del progetto di vita, nella strutturazione della giornata e nella pianificazione e gestione delle attività di tempo libero.

2. La consulenza costituisce una misura particolarmente importante per coloro che non usufruiscono di un servizio semiresidenziale o residenziale o usufruiscono dei servizi in modo ridotto (part-time, posti a rotazione e simili) e soprattutto per coloro che sono in lista di attesa per l’ammissione nei servizi per l’occupazione lavorativa e nei centri diurni socio-pedagogici.

3. Gli enti gestori offrono inoltre una consulenza alle persone con disabilità o affette da malattie psichiche o dipendenze che, a causa dell’età anziana, non hanno accesso ai servizi semiresidenziali e residenziali previsti nei rispettivi settori, sostenendole nella ricerca di offerte alternative anche presso i servizi dedicati alle persone anziane.

4. La consulenza può essere erogata sia a livello ambulatoriale dal personale dell’area socio-pedagogica dei distretti sociali, sia dal personale socio-pedagogico dei servizi semiresidenziali.

Articolo 15
Rete dei servizi

1. I servizi semiresidenziali si inseriscono, nell’attuazione delle misure di cui ai presenti criteri, nella rete dei servizi pubblici e privati territoriali. Di fondamentale rilievo è la collaborazione all'interno dei servizi sociali, con i servizi sanitari, le scuole, la formazione professionale, l’Ufficio provinciale servizio lavoro, le cooperative sociali e le aziende del territorio.

2. Gli enti gestori dei servizi sociali trovano forme di collaborazione attiva con gli enti e le associazioni che offrono attività culturali, formative, sportive, ricreative e di tempo libero, al fine di garantire il più alto livello di partecipazione e inclusione delle persone.

3. Per il raggiungimento degli scopi di cui al comma 2 possono essere previste forme di collaborazione per l’organizzazione di attività di tempo libero durante le pause estive, nei fine settimana e nei pomeriggi, anche attraverso la messa a disposizione di locali degli enti gestori dei servizi sociali.

Articolo 16
Flusso informativo e monitoraggio

1. Tra gli enti pubblici e privati che formano la rete dei servizi e che collaborano nell’elaborazione del progetto di vita della persona deve essere garantito un costante scambio di informazioni, che assicuri il miglior accompagnamento delle persone, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

2. Gli enti gestori dei servizi sociali, sia pubblici sia privati convenzionati, sono tenuti a fornire alla Ripartizione provinciale Politiche sociali i dati relativi ai servizi e alle prestazioni di cui ai presenti criteri.

Articolo 17
Rinvio

1. Per gli specifici requisiti dei servizi semiresidenziali si rinvia ai criteri di accreditamento.

 

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