Criteri per la concessione di aiuti per l’apicoltura biologica
1. I presenti criteri disciplinano ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera f), della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche, le modalità di concessione degli aiuti a copertura dei costi dei controlli ufficiali obbligatori per l’apicoltura biologica.
2. Gli aiuti vengono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo. Tale regolamento prevede che possano essere concessi, a favore delle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, aiuti “de minimis” fino a 15.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.
1. Possono beneficiare degli aiuti le aziende apistiche iscritte all’Albo Nazionale delle Aziende biologiche e aventi sede in provincia di Bolzano.
1. Gli aiuti sono concessi a copertura delle spese sostenute per i controlli ordinari previsti per l’apicoltura biologica ed eseguiti annualmente ai sensi dell’articolo 27, comma 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91. Sono escluse le spese sostenute per l’esecuzione di controlli straordinari.
1. Non possono essere concessi aiuti a copertura delle spese sostenute per controlli effettuati dall’azienda apistica stessa o nei casi in cui la normativa dell’Unione europea preveda che i costi dei controlli siano a carico dei produttori, senza specificare l’effettivo ammontare degli oneri.
1. Ai fini della concessione degli aiuti l’azienda richiedente deve applicare pratiche zootecniche e agronomiche conformi al regolamento (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e deve essere controllata da un Organismo di controllo riconosciuto in Alto Adige.
2. L’azienda richiedente deve essere in possesso del documento giustificativo ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento (CE) n. 834/2007.
1. L’aiuto può coprire il 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, purché non si superi l’importo annuo di 1.000,00 euro a beneficiario. Non sono concessi aiuti di importo inferiore a euro 200,00.
1. Non possono ottenere il contributo le aziende già beneficiarie di un aiuto ai sensi della misura n. 11 (Pagamenti per l’agricoltura biologica) del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Provincia Autonoma di Bolzano e le aziende che non applicano, in tutte le unità produttive aziendali, pratiche agronomiche ovvero zootecniche conformi al regolamento (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione biologica.
1. Le domande per la concessione dell’aiuto devono essere presentate alla Ripartizione provinciale Agricoltura entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, corredate della copia della fattura quietanzata. Per ogni anno di riferimento può essere presentata una sola fattura.
2. L’azienda richiedente deve allegare alla domanda una dichiarazione scritta nella quale specifica ogni ulteriore aiuto “de minimis” percepito a norma del regolamento (UE) n. 1408/2013, o di altri regolamenti “de minimis”, durante i due esercizi finanziari precedenti e l’esercizio finanziario in corso.
3. L’Ufficio provinciale Servizi agrari verifica la regolare presentazione della domanda, la sua ammissibilità e i dati ivi contenuti; accerta inoltre che con la concessione dell’aiuto non venga superato il massimale di cui all’articolo 1 degli aiuti “de minimis” concessi complessivamente all’azienda richiedente e che siano rispettate tutte le condizioni di cui al succitato regolamento.
1. L’aiuto è liquidato dall’Ufficio provinciale Servizi agrari a seguito della verifica e degli accertamenti di cui all’articolo 8, comma 3.
1. Qualora, dopo l’avvenuta erogazione dell’aiuto, si riscontrasse la mancanza dei presupposti richiesti, l’aiuto è revocato e deve essere restituito maggiorato degli interessi legali.
2. Nel caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci nella domanda di concessione dell’aiuto o in qualsiasi altro atto o documento presentato per ottenerlo, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.
1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, sono eseguiti annualmente controlli a campione su almeno il sei per cento delle domande di aiuto accolte.
2. L’individuazione delle domande da sottoporre a controllo avviene annualmente mediante sorteggio effettuato da una commissione composta dal direttore/dalla direttrice della Ripartizione provinciale Agricoltura, o da un suo delegato/una sua delegata, dal direttore/dalla direttrice dell'Ufficio provinciale Servizi agrari e da un funzionario incaricato/una funzionaria incaricata. Delle operazioni di sorteggio e del relativo esito viene redatto apposito verbale.
3. I controlli amministrativi e i sopralluoghi sono eseguiti da funzionari e funzionarie della Ripartizione provinciale Agricoltura che ne redigono il relativo verbale.
4. In caso di accertate irregolarità, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente.