Articolo 6
Definizione delle tipologie e modalità per il sostegno e la formazione delle rappresentanze dei genitori nonché delle alunne e degli alunni
1. Il comitato degli alunni ed il comitato dei genitori elaborano il programma per l'aggiornamento dei propri componenti e propongono le relative proposte, che sono deliberate e finanziate dal consiglio di istituto.
Articolo 7
Diritto di riunirsi in assemblea e diritto di rappresentanza dei genitori nonché delle alunne e degli alunni
1. Alle alunne ed agli alunni nonché ai genitori delle alunne e degli alunni spetta il diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità stabilite dal consiglio di istituto.
2. Le assemblee delle alunne e degli alunni favoriscono la discussione di problemi interni alla classe o all'istituto e offrono l’occasione di un confronto democratico su questioni riguardanti la scuola e la società in funzione di una più ampia formazione culturale e civile delle alunne e degli alunni.
3. Le assemblee delle alunne e degli alunni nonché dei genitori possono essere di classe o di istituto. In relazione al numero delle alunne e degli alunni ed alla disponibilità dei locali, l'assemblea delle alunne e degli alunni può articolarsi in assemblea di classi parallele, di sede o di sezione staccata.
4. Alle assemblee di istituto delle alunne e degli alunni possono essere destinate complessivamente xx ore di lezione nel corso di un anno scolastico. Alle assemblee di classe possono essere destinate complessivamente yy ore di lezione nel corso di un anno scolastico. Per la trattazione di argomenti di particolare rilevanza il consiglio di istituto può autorizzare ulteriori assemblee delle alunne e degli alunni durante l'anno scolastico. Altre assemblee possono svolgersi al di fuori dell'orario delle lezioni, previa disponibilità dei locali.
5. All'assemblea delle alunne e degli alunni di classe o di istituto possono assistere, oltre al o alla dirigente oppure un suo delegato o una sua delegata, i docenti della classe o dell'istituto.
Articolo 8
Modalità di informazione delle alunne e degli alunni nonché delle famiglie e forme di comunicazione con le alunne e gli alunni nonché con le famiglie
1. La comunicazione con le alunne e gli alunni nonché con le famiglie avviene di regola digitalmente. Le informazioni vengono messe a disposizione delle alunne e degli alunni nonché delle famiglie attraverso il registro digitale di classe, con comunicazioni scritte del o della dirigente oppure dei singoli o delle singole docenti, ove possibile, digitalmente.
Articolo 9
Coinvolgimento delle alunne e degli alunni nella partecipazione alle attività della scuola professionale
1. Il comitato delle alunne e degli alunni formula proposte in merito alla programmazione ed organizzazione dell'attività della scuola, che vengono sottoposte all'organo competente della scuola. Tale comitato ha facoltà di esprimersi in merito a tutte le questioni iscritte all'ordine del giorno delle sedute del consiglio di istituto.
Articolo 10
Coinvolgimento die genitori nell’elaborazione delle attività della scuola professionale
Il comitato dei genitori formula proposte in merito alla pianificazione ed organizzazione dell'attività della scuola, che vengono sottoposte all'organo competente della scuola. Il comitato ha facoltà di esprimersi in merito a tutte le questioni iscritte all'ordine del giorno delle sedute del consiglio di istituto.