(1) Lo statuto può prevedere l’istituzione di ulteriori organi collegiali nonché stabilire una composizione degli organi collegiali distinta per ambiti dell'insegnamento, settori professionali o indirizzi e per aree tematiche definite.
(2) Lo statuto stabilisce forme e modalità per il sostegno e la formazione delle rappresentanze delle alunne e degli alunni nonché dei genitori, al fine di garantire l’esercizio del loro incarico istituzionale.