(1) Il collegio dei docenti è competente per la progettazione, l’elaborazione e l’attuazione delle attività educative e didattiche sulla base delle vigenti disposizioni provinciali.
(2) Il collegio dei docenti è composto da tutto il personale docente della scuola e dal o dalla dirigente, che lo presiede; il suo voto prevale in caso di parità. Lo statuto definisce quali ulteriori soggetti della scuola, aventi compiti educativi e didattico-pedagogici nell’ambito dell’insegnamento, fanno parte del collegio dei docenti e ne disciplina il diritto di voto.