(1) Il consiglio di istituto ha compiti di indirizzo generale dell'attività della scuola professionale. In particolare:
(2) Il consiglio di istituto rimane in carica tre anni scolastici ed è rinnovato entro il 15 ottobre successivo alla sua scadenza.
(3) La composizione del consiglio di istituto è fissata dallo statuto, nel rispetto dei seguenti criteri:
(4) Il consiglio di istituto è presieduto da un componente, eletto nel suo seno; in caso di parità di voto prevale il voto del o della presidente.
(5) Gli alunni e le alunne minorenni che fanno parte del consiglio di istituto non hanno diritto di voto per quanto riguarda il budget economico, il budget degli investimenti e il bilancio di esercizio nonché l’utilizzo delle risorse finanziarie.