(1) Le scuole professionali, nell’ambito della loro autonomia statutaria, prevedono forme obbligatorie di coinvolgimento di alunni e alunne e famiglie nella realizzazione delle attività scolastiche, affinché vengano garantiti il loro diritto di riunione e rappresentanza e idonee forme di informazione e comunicazione.
(2) Gli alunni e le alunne e i genitori hanno diritto di riunirsi nei locali della scuola, secondo le modalità stabilite dallo statuto.