(1) Per realizzare la partecipazione nelle scuole professionali vengono istituti, nel rispetto dell’autonomia delle scuole stesse, gli organi collegali secondo le disposizioni generali del presente regolamento.
(2) Le scuole professionali, quali ambienti di apprendimento, di fiducia reciproca e di democrazia vissuta, consentono agli alunni e alle alunne di apprendere, attraverso esperienze, la partecipazione ai processi decisionali e l’assunzione di corresponsabilità. A tal fine creano i presupposti per un clima di fiducia e per un processo decisionale democratico, anche a livello istituzionale, coinvolgendo tutti i soggetti interessati alla vita della scuola professionale, nella partecipazione al compito formativo.