In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

Delibera 24 aprile 2018, n. 375
Modifica dei criteri applicativi per il fondo di rotazione nei settori artigianato, industria, commercio, serivizi e turismo nonché per i contributi a fondo perduto per il settore turismo (modificata con delibera n. 1436 del 28.12.2018 e delibera n. 1186 del 29.12.2023)

Allegato

Criteri applicativi per il fondo di rotazione nei settori artigianato, industria, commercio, servizi e turismo nonché per i contributi a fondo perduto per il settore turismo

SEZIONE I
Settori artigianato, industria, commercio e servizi

CAPO I
Parte generale

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano la concessione di finanziamenti in applicazione di quanto previsto dalle leggi provinciali 13 febbraio 1997, n. 4, e 15 aprile 1991, n. 9, e successive modifiche, e in particolare:

a) “Interventi per il sostegno di investimenti aziendali”;

b) “Interventi per la creazione di posti lavoro”.

Articolo 2
Beneficiari

1. Per la classificazione delle attività economiche si fa riferimento alla classificazione ATECO.

I beneficiari dei finanziamenti sono:

a) artigianato:

le imprese che, in base al vigente ordinamento provinciale dell’artigianato, sono iscritte come imprese artigiane nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio. Le imprese artigiane con attività di cui alla sezione D della classificazione ATECO 2007 (fornitura di energia, gas, vapore e aria condizionata), sono ammesse solamente ai finanziamenti di cui al capo III.

Le imprese artigiane di cui al codice 49.39.01 sono ammesse solamente alle agevolazioni di cui al capo III della presente sezione.

b) industria:

le imprese industriali che, in base al vigente ordinamento provinciale dell’industria (1), sono iscritte nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio nonché le imprese svolgenti attività di riparazione di autoveicoli e motocicli di cui alla divisione 45, le attività di “riparazione” di cui alla divisione 95 della classificazione ATECO 2007 e le imprese di cui alla successiva lettera f), qualora non iscritte come imprese artigiane. Le imprese industriali con attività di cui alla sezione D della classificazione ATECO 2007 (fornitura di energia, gas, vapore e aria condizionata) sono ammesse solamente alle agevolazioni di cui al capo III (mutui per la costituzione di liquidità).

Le imprese industriali di cui al codice 49.39.01 sono ammesse solamente alle agevolazioni di cui al capo III della presente sezione.

c) commercio:

le imprese di cui alla sezione G (commercio all’ingrosso e al dettaglio) della classificazione ATECO 2007, qualora iscritte nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio quali imprese commerciali e non quali imprese artigiane o industriali.

d) attività di servizio:

le imprese di servizio ai sensi del vigente ordinamento provinciale dei servizi di cui all’allegato A (2), che sono iscritte nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio per una delle seguenti attività:

ATECO 2007

DESCRIZIONE

52

magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti

escluse le attività di cui al codice 52.24.4

58

attività editoriali

escluse le attività di cui al codice 58.1

59

attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore

escluse le attività di cui ai codici 59.11, 59.12 e 59.20.3

60

attività di programmazione e trasmissione

62

produzione di software, consulenza informatica e attività connesse

63

attività dei servizi di informazione e altri servizi informatici

66.22

attività di agenti e mediatori di assicurazioni

69

attività legali e contabilità

70

attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale

71

attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche

72

ricerca scientifica e sviluppo

73

pubblicità e ricerche di mercato

74

altre attività professionali, scientifiche e tecniche

escluse le attività di cui al codice 74.2

75

servizi veterinari

77

attività di noleggio e leasing operativo

78

attività di ricerca, selezione, fornitura di personale

79

attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse

80

servizi di vigilanza e investigazione

81

attività di servizi per edifici e paesaggio

escluse le attività di cui al codice 81.2

82

attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi di supporto alle imprese

escluse le attività di cui ai codici 82.99.99 e 82.92

85

istruzione (solo servizi destinati alla vendita erogati da istituti non riconosciuti o convenzionati)

86

assistenza sanitaria (solo servizi destinati alla vendita erogati da istituti non riconosciuti o convenzionati)

87

servizi di assistenza sociale residenziale (solo servizi destinati alla vendita erogati da istituti non riconosciuti o convenzionati)

88

assistenza sociale non residenziale (solo servizi destinati alla vendita erogati da istituti non riconosciuti o convenzionati)

90.02

attività di supporto alle rappresentazioni artistiche

93

attività sportive, di intrattenimento e di divertimento

96

altre attività di servizi per la persona

escluse le attività di cui al codice 96.01.1

e) liberi professionisti e lavoratori autonomi:

i liberi professionisti iscritti negli albi o elenchi di cui all’articolo 2229 del codice civile ed i lavoratori autonomi sono ammessi alle agevolazioni solamente per la prima attività libero professionale/autonoma e nei primi cinque anni di attività che decorrono dalla data di attribuzione della partita IVA o, se più favorevole, dalla data di iscrizione all’albo/ordine professionale. Per le associazioni di liberi professionisti il suddetto requisito deve essere dimostrato da almeno il 50% dei soci. Per le attività avviate all’estero, i cinque anni decorrono dalla data di inizio dell’attività stessa.

Non sono agevolabili gli investimenti e le iniziative di medici convenzionati con il Servizio sanitario provinciale.

f) Attività di trasporto:

le imprese che esercitano attività di trasporto, di cui ai seguenti codici della classificazione ATECO 2007: 49.31 (trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane – senza taxi), 49.32 (trasporto con taxi, noleggio di autovetture con conducente), 49.39 (altri trasporti terrestri di passeggeri nca – con l’esclusione delle attività di cui al codice 49.39.01, che rientrano tra le attività di cui alle lettere a) e b) del presente comma) e 49.4 (trasporto di merci su strada e servizi di trasloco).”

2. Possono presentare domanda di finanziamento anche soggetti che non risultano ancora iscritti alla Camera di Commercio, ma che intendono costituire un’impresa oppure esercitare una delle attività di cui al precedente comma 1. La concessione di finanziamenti è subordinata all’avvenuta costituzione ed iscrizione del soggetto interessato presso la Camera di Commercio per l’attività alla quale si riferisce l’investimento o l’iniziativa agevolata.

3. Possono anche ottenere finanziamenti i consorzi, le cooperazioni nonché le associazioni giuridicamente costituite tra due o più imprese.

4. Possono beneficiare dei finanziamenti anche le imprese che svolgono attività di distribuzione di carburanti per autotrazione, per investimenti relativi agli impianti di cui al successivo capo II, anche se la gestione è affidata dal titolare dell’autorizzazione ad altri soggetti.

5. I beneficiari dei finanziamenti sono imprese che svolgono un’attività economica sul territorio della provincia di Bolzano.

7. Alle grandi imprese possono essere concessi solamente aiuti in regime “de minimis” (regolamento (UE) n. 2831/2023) (5). Altri aiuti possono essere eventualmente concessi solo previa notifica e autorizzazione della Commissione europea.

8. Non possono beneficiare delle agevolazioni di cui ai presenti criteri le imprese in difficoltà ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 (6).

9. Non possono beneficiare delle agevolazioni di cui ai presenti criteri le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea, che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

10. Sono altresì escluse le imprese che non hanno rimborsato o depositato in un conto bloccato tali aiuti, che l’ente pubblico è tenuto a recuperare ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999.

11. Sono ammessi solo investimenti che si riferiscono ad unità operative ubicate in provincia di Bolzano. Per gli stessi investimenti non possono essere concesse altre agevolazioni provinciali.

12. Le imprese che non sono elencate nel presente articolo sono escluse.

13. Alle seguenti imprese non si applicano i presenti criteri, bensì le disposizioni di cui alla legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche, e i relativi criteri e modalità:

piccole e medie imprese che operano nel settore della trasformazione e commercializzazione di latte e derivati del latte, di ortaggi e patate, di frutta commestibile e vini di uve fresche;

14. Nel caso di imprese che, oltre alle suddette attività, svolgono anche attività commerciali, artigianali o industriali, va valutato a quale delle attività siano riconducibili le iniziative programmate e quale sia l’ufficio competente per il relativo finanziamento.

15. Qualora le iniziative programmate non siano chiaramente riconducibili ad una delle attività svolte dal richiedente, l’ufficio competente è determinato in base al fatturato prevalente realizzato dall’impresa nelle singole attività.

16. Attività miste: sono agevolabili dall’ufficio competente per l’investimento prevalente anche le spese relative ad investimenti che riguardano attività di un altro settore economico di cui ai presenti criteri, a condizione che gli stessi rientrino tra gli investimenti ammissibili per tale settore.

17. Trasferimento di beni e fornitura di servizi tra parenti ed affini e tra società:

a) Non sono ammessi alle agevolazioni gli acquisti di beni e la fornitura di servizi fra coniugi, parenti entro il terzo grado in linea retta, fra una società e i suoi soci, fra società associate o collegate, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 (6), o fra società delle quali fanno parte gli stessi soci;

b) In caso di trasferimento di beni o fornitura di servizi fra società costituite solo in parte dagli stessi soci o da coniugi e parenti entro il terzo grado in linea retta, può essere ammessa solo la parte corrispondente alla quota societaria dei soci non facenti parte della società venditrice, o non legati dai suddetti vincoli di matrimonio o di parentela ai soci della società venditrice. I suddetti trasferimenti non sono ammessi anche se avvengono mediante operazioni di leasing.

Articolo 3
Tipologia dell’agevolazione

1. L’agevolazione assume la forma di un mutuo o leasing agevolato dal fondo di rotazione, la cui misura, espressa in equivalente sovvenzione lorda (ESL), non può superare il limite massimo previsto del 20% dei costi ammissibili per le piccole imprese e del 10% per le medie e grandi imprese.

2. I finanziamenti sono regolati come segue:

a) la durata massima del periodo di ammortamento del mutuo è di quindici anni per i beni immobili e di dieci anni per i beni mobili; tale periodo può comprendere al massimo un anno di preammortamento;

b) la durata del finanziamento leasing corrisponde di norma a quella del contratto di leasing, che non può essere inferiore alla durata prevista dalla normativa fiscale vigente e non può superare la durata massima di venti anni per i beni immobili e di dieci anni per i beni mobili;

c) nel caso di investimenti sia per beni immobili che per beni mobili, si applica la durata prevista per l’investimento prevalente in termini monetari;

d) la quota di partecipazione al finanziamento a carico della Provincia non può superare le percentuali massime di seguito elencate:

durata fino a 10 anni = max. 60%

durata fino a 15 anni = max. 55%

durata fino a 20 anni = max. 50%

La quota di partecipazione può essere aumentata del 5% in caso di maggiorazione ai sensi dell’articolo 15.

e) La quota di partecipazione della Provincia è determinata al momento della concessione e in conformità con il regolamento (UE) 651/2014 e il regolamento (UE) 2831/2023, e sarà verificata al momento della liquidazione. In nessun caso la quota di partecipazione della Provincia può essere superiore a quella determinata con decreto di approvazione.

Articolo 4
Presentazione delle domande

1. Le domande di agevolazione devono essere presentate prima dell’avvio dell’investimento, pena il rigetto della domanda. Nel caso di lavori di costruzione il cui avvio è subordinato alla presentazione della dichiarazione di inizio dei lavori al comune competente, la domanda deve essere presentata in data anteriore alla dichiarazione stessa.

2. Nel caso di acquisto di un’area per l’insediamento oppure l’ampliamento di un’impresa, la domanda deve essere presentata:

- prima della sottoscrizione dell’atto unilaterale d’obbligo o del contratto di insediamento, nel caso in cui l’area venga trasferita al beneficiario dall’ente pubblico ai sensi degli articoli dal 46 al 51 della legge provinciale n. 13/1997, nonché dell’articolo 23, comma 5, della legge provinciale n. 10/2013;

- prima della stipula del contratto di compravendita, nel caso in cui si tratti di acquisto di area tra privati.

3. L’assunzione di ogni atto di impegno giuridicamente vincolante che rende irreversibile l’investimento da parte del richiedente nonché l’emissione, anche solo parziale, di documenti di spesa come fatture di acconto, contratti preliminari con caparra o simili in data anteriore a quella di presentazione della domanda determinano l’esclusione dall’agevolazione dell’intero investimento a cui si riferiscono. L’acquisto di terreni o i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio di lavori.

4. Le domande devono essere redatte utilizzando l’apposita modulistica predisposta dalla ripartizione provinciale competente, convertite in formato PDF e trasmesse all’ufficio provinciale competente attraverso una comunicazione PEC. Le domande relative a progetti riconducibili a settori diversi vanno indirizzate all’ufficio competente per la parte di progetto prevalente in termini di spesa.

5. Le domande devono essere corredate da preventivi di spesa oppure da offerte. In caso di lavori soggetti a concessione edilizia, alla domanda di finanziamento vanno allegati il progetto approvato, la relazione tecnica nonché la concessione edilizia

6. Le domande contengono le seguenti informazioni:

a) nome e dimensione dell’impresa;

b) informazioni sull’attività;

c) descrizione del progetto, con indicazione delle date di inizio e fine;

d) informazioni sull’ubicazione del progetto;

e) elenco obbligatorio e vincolante dei costi previsti per il progetto;

f) tipologia dell'aiuto e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.

Articolo 5
Istruttoria delle domande

1. Per le domande di finanziamento l’ufficio competente conferma per iscritto che la domanda per l’investimento è regolarmente pervenuta. Le domande incomplete possono essere completate entro un termine di 30 giorni. Le domande non integrate entro i termini previsti sono archiviate d’ufficio ai sensi della legge provinciale n. 17/1993.

2. Le domande di finanziamento complete vengono esaminate secondo l’ordine cronologico in cui pervengono agli uffici.

Articolo 6
Concessione e liquidazione dei finanziamenti

1. Il finanziamento agevolato dal fondo di rotazione è concesso previa presentazione della lettera di approvazione e della relazione istruttoria di un istituto di credito o di un istituto di leasing convenzionato.

2. La liquidazione del finanziamento di cui al capo II (Investimenti aziendali) può avvenire anche in più acconti, previo accertamento da parte dell’istituto mutuante dell’avvenuta regolare realizzazione degli investimenti. L’istituto è tenuto a dare tempestiva comunicazione all’ufficio provinciale competente dell’avvenuto accertamento, che si basa sull’esame della seguente documentazione:

a) dichiarazione del richiedente riguardante la regolare realizzazione del progetto;

b) progetto approvato, relazione tecnica, concessione edilizia e licenza d’uso (anche autocertificata);

c) documenti di spesa: fatture, note onorarie etc., in originale, emesse dopo la presentazione della domanda. Il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario, postale o pagamenti rintracciabili. Non sono ammesse forme di compensazione. L’accertamento della regolare esecuzione dei lavori anche in economia può essere effettuato con un verbale di sopralluogo e di collaudo redatto dal direttore/dalla direttrice dei lavori o da altro tecnico qualificato/altra tecnica qualificata, che si basa a tal fine sullo stato finale dei lavori particolareggiato;

d) nel caso di acquisto di un’area per l’insediamento oppure l’ampliamento di un’impresa:

- delibera definitiva di assegnazione o contratto definitivo di insediamento, in originale o in copia autentica, stipulati dopo la presentazione della domanda di finanziamento, nel caso in cui l’area venga trasferita al beneficiario dall’ente pubblico ai sensi degli articoli dal 46 al 51 della legge provinciale n. 13/1997, nonché dell’articolo 23, comma 5, della legge provinciale n. 10/2013;

- contratto di compravendita o di leasing, in originale o in copia autentica, stipulato dopo la presentazione della domanda, nel caso si tratti di acquisto di area tra privati e non abbia luogo né la procedura di assegnazione né la procedura contrattuale;

e) nei casi in cui la documentazione di spesa sia stata inviata in forma telematica oppure in casi adeguatamente motivati, l’originale può essere sostituito dal formato telematico, oppure da una copia autenticata o copia conforme;

f) contratto di acquisto registrato, stipulato dopo la presentazione della domanda: originale o copia autenticata o copia conforme;

g) fatture, che possono essere redatte in forma analitica o sintetica. Quelle redatte in forma sintetica devono essere corredate da ulteriore documentazione, firmata da chi ha emesso le fatture, da cui risultino le singole voci ed i relativi prezzi, che concorrono a formare l’importo totale;

h) nel caso di acquisto di immobile nell’ambito dell’acquisto di azienda o di ramo d’azienda, contratto registrato: originale o copia autenticata o copia conforme;

i) la dichiarazione de minimis.

3. La spesa ammessa va arrotondata ai 500,00 euro inferiori.

4. Se nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda e la liquidazione, l’azienda viene trasferita a seguito di decesso o per atto tra vivi, oppure se la ditta individuale/società, a seguito di suo scioglimento o di cessazione dell’attività, è proseguita da uno o più dei soci/titolari in forma di ditta individuale, l’agevolazione viene liquidata ai subentranti, a condizione che gli stessi dimostrino di essere in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dai presenti criteri e continuino ad esercitare l’attività assumendosi gli obblighi relativi.

Articolo 7
Obblighi

1. I beneficiari sono obbligati a rispettare i contratti collettivi di lavoro locali e nazionali, le normative vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute sul posto di lavoro, nonché le norme in materia di previdenza. Essi devono inoltre versare i contributi previdenziali per tutti i familiari che collaborano nell’azienda e che sono privi di altra assicurazione pensionistica.

2. I beneficiari sono obbligati a comunicare, entro 60 giorni dal verificarsi dell’evento, ogni variazione che possa influire sulla concessione dell’agevolazione o determinarne la revoca anche parziale.

3. I beneficiari sono obbligati, pena la revoca dell’agevolazione, a mettere a disposizione dell’ufficio competente la documentazione che lo stesso ritiene opportuna per verificare la sussistenza dei requisiti per la concessione dell’agevolazione.

4. Gli obblighi di cui al comma 5 si intendono assolti anche in caso di sostituzione dei beni agevolati con altri aventi analoghe caratteristiche o funzionalità di quelle dei beni originari. La sostituzione, anche parziale, deve avvenire entro 180 giorni dall’alienazione o dalla cessione del bene originario e con un bene almeno di pari importo. Il nuovo bene non può essere ammesso ad altre agevolazioni ed è soggetto ai vincoli ancora gravanti sul bene sostituito.

4/bis. In caso di sostituzione di beni immobili, i beni sostitutivi possono essere di proprietà o in leasing di imprese che detengono almeno una quota del 30 per cento dell’impresa beneficiaria o delle quali l’impresa beneficiaria detiene almeno una quota del 30 per cento. I suddetti beni devono essere stati acquistati o realizzati successivamente agli immobili agevolati.

4/ter. In caso di sostituzione di beni immobili, eventuali contributi concessi per investimenti ambientali non rilevano, in quanto la finalità per la quale sono stati concessi è comunque assolta.

5. Per i beni agevolati di cui al capo II (Investimenti aziendali) dei presenti criteri, il beneficiario si obbliga a non mutarne la destinazione economica per i periodi di seguito elencati. Per i medesimi periodi elencati nelle lettere seguenti, i beni non possono essere alienati, dati in affitto, né l’azienda alla quale appartengono può essere data in affitto, né può esserne trasferita la disponibilità tramite la costituzione di diritti reali:

a) nel caso di beni mobili e lavori non soggetti a concessione edilizia, per tre anni dalla data di emissione dell’ultimo documento di spesa o dalla data del verbale di consegna in caso di acquisto tramite leasing;

b) nel caso di acquisto di locali o edifici aziendali oppure di opere di costruzione soggette a concessione edilizia, per dieci anni a partire dalla data della licenza d’uso o del contratto di compravendita ovvero, nel caso di acquisto tramite leasing, dalla data del verbale di collaudo.

5/bis. La durata del finanziamento deve corrispondere almeno alla durata degli obblighi di cui al comma 5.

6. In caso di cessione anticipata del bene agevolato il finanziamento deve essere estinto anticipatamente.

Articolo 8
Controlli e sanzioni

1. Al fine di verificare la regolare effettuazione degli investimenti ammessi ad agevolazione, sono effettuati controlli a campione ai sensi dell’art. 2 della legge provinciale n. 17/1993 su almeno il 6% dei progetti agevolati, cui vanno aggiunti i casi che l’ufficio competente ritiene opportuno controllare. L’individuazione dei casi avviene secondo il principio di casualità in base alla lista delle agevolazioni liquidate nell’anno di riferimento.

2. Il controllo è finalizzato ad accertare che i beneficiari delle agevolazioni non abbiano prodotto dichiarazioni o documenti falsi, o attestanti cose non vere, ovvero che abbiano omesso di fornire informazioni dovute. Viene verificato inoltre che gli investimenti e le iniziative agevolate siano finalizzati agli scopi per i quali l’agevolazione stessa è stata concessa.

3. L’ufficio competente avvia il procedimento di controllo comunicando ai beneficiari i termini entro i quali essi saranno sottoposti al controllo; detti termini non possono superare i sei mesi dalla comunicazione. Con tale comunicazione si invitano i beneficiari a produrre la documentazione necessaria per la verifica di quanto disposto al comma 2. Se necessario, il controllo potrà avvenire anche mediante sopralluogo.

4. Fermo restando quanto disposto dalle vigenti norme di legge nel caso di indebita percezione di vantaggi economici, l’accertata violazione delle disposizioni di cui ai presenti criteri, ed in particolare di quelle di cui all’articolo 7 (Obblighi), determina la revoca del finanziamento in proporzione al periodo residuo specificato negli obblighi.

5. Nel caso di investimenti effettuati tramite leasing e lease-back, è obbligatorio il riscatto da parte del beneficiario dei beni oggetto dei relativi contratti.

6. Eventuali violazioni dei contratti collettivi di lavoro locali e nazionali, di normative in materia di sicurezza e di tutela della salute sul posto di lavoro nonché di assicurazioni pensionistiche per i collaboratori familiari possono essere accertate nell’ambito dei controlli effettuati a cura delle strutture competenti in materia. Nel caso di una sentenza passata in giudicato la quota di partecipazione al finanziamento a carico della Provincia viene ridotta del 10%.

Articolo 9
Validità

1. Le disposizioni di cui ai presenti criteri trovano applicazione per le domande inoltrate a partire dalla data di approvazione degli stessi.

Articolo 10
Disposizioni particolari

1. Per gli investimenti relativi all’acquisto, alla nuova costruzione e all’ampliamento di immobili aziendali, compreso l’acquisto di aree produttive, la quota massima di partecipazione della Provincia di cui all‘articolo 3, comma 2, lettera d) è ridotta di 10 punti percentuali.

CAPO II
Investimenti aziendali

Articolo 11
Domande

1. Per investimenti aziendali è ammessa la presentazione di una sola domanda di finanziamento all’anno da parte della stessa impresa.

2. In aggiunta alle domande di cui al comma 1, possono essere presentate domande di finanziamento per l’acquisto, tramite asta pubblica, di beni immobili nonché di beni mobili con prezzo unitario minimo di 250.000,00 euro, fermi restando i limiti massimi previsti per ogni impresa di cui all’articolo 14.

3. In caso di acquisto tramite asta pubblica, la domanda di finanziamento deve essere presentata al più tardi prima del pagamento dell’importo definitivo.

Articolo 12
Investimenti agevolabili

1. Gli investimenti di cui al presente articolo sono ammessi al finanziamento, al netto dell’IVA e di altre imposte e tasse, solo se strettamente attinenti all’attività esercitata e se effettivamente destinati all’attività stessa. Gli investimenti devono corrispondere alle disposizioni di cui all’art. 17 del regolamento (UE) 651/2014, altrimenti gli aiuti sono concessi ai sensi del regolamento (UE) 2831/2023 in De minimis (5)

Gli investimenti riguardano:

1.1 Beni immobili:

- nuova costruzione, ampliamento, ristrutturazione e ammodernamento di immobili aziendali e relative spese tecniche;

- acquisto di immobili aziendali, anche nell’ambito dell’acquisto di azienda o di ramo d’azienda;

- acquisto di aree produttive;

- lavori in economia, solo se rientranti nelle prestazioni effettuate dalla propria impresa e se regolarmente iscritti a bilancio tra i beni ammortizzabili.

1.2 Beni mobili:

- impianti tecnici, macchinari, attrezzature ed arredamenti e relative spese di trasporto e installazione;

- piccoli utensili, solo in caso di prima dotazione per nuove imprese;

1.3 Mezzi di trasporto e relativi allestimenti solo nei seguenti casi:

- mezzi per il trasporto di cose, se alimentati ad energia elettrica, anche in forma ibrida;

- per coloro che sono iscritti nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio come agenti e rappresentanti di commercio: il primo automezzo acquistato nei primi due anni a partire dall’inizio dell’attività, per una spesa massima ammissibile di 30.000,00 euro;

- per le imprese di commercio su aree pubbliche, di distribuzione automatica di alimenti e bevande, i soli mezzi per il trasporto di cose;

- per le imprese di cui al codice 79 della classificazione ATECO 2007 (attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse), gli automezzi per trasporto disabili.

1.4 Mezzi speciali:

- mezzi per la raccolta dei rifiuti, pompe funebri, pulizia e spurgo di cisterne e pozzi, pulizia strade, servizi di scorta per trasporti eccezionali, sgombero neve, soccorso e rimorchio stradale, autoscuole, nonché quelli utilizzati come officina ambulante, laboratori chimici e simili;

- macchine operatrici: autogrù, autobetoniere, autopompe;

- elicotteri, per le imprese per le quali gli stessi rappresentano il mezzo di trasporto principale o lo strumento principale per l’esercizio dell’attività prevalente.

Per il settore autotrasporto sono ammessi i seguenti investimenti:

1.5 Beni immobili:

- nuova costruzione, ampliamento, ristrutturazione e ammodernamento di immobili aziendali e relative spese tecniche.

1.6 Beni mobili:

- acquisto di impianti tecnici, macchinari, attrezzature, arredamenti, allestimenti di mezzi di trasporto e equipaggiamento e accessori di sicurezza non obbligatori per mezzi di trasporto, quali sistemi di navigazione, sedili ergonomici, impianti di condizionamento e di riscaldamento autonomi, frigoriferi di bordo, impianti letto certificati, retarder, rilevatori video per la retromarcia, misuratori di peso assiale; sono inoltre sempre ammesse le relative spese di trasporto ed installazione.

1.7 Per le imprese di trasporto che svolgono attività di trasporto merci intermodale, sono inoltre ammessi i seguenti investimenti:

- beni di investimento acquistati o prodotti in economia (gru, banchine per carico e scarico su rotaia) per svolgere attività di movimentazione e trasporto di beni da vettori su ruote a vettori su rotaia;

- acquisto di software e hardware utilizzati esclusivamente per realizzare le suddette attività di movimentazione e trasporto;

- acquisto di casse mobili e container espressamente destinati al trasporto intermodale;

- acquisto di semirimorchi espressamente destinati al trasporto intermodale.

1.8 Per le imprese di trasporto persone sono ammessi investimenti per l’acquisto di autoveicoli per il trasporto persone.

1.9 Acquisto di mezzi di trasporto nuovi e interventi di equipaggiamento di mezzi già circolanti.

1.10 In caso di catastrofi naturali e incendi possono essere ammessi a finanziamento, nell’ambito del regime “de minimis”, anche investimenti in beni usati. La domanda di finanziamento deve essere presentata entro 24 mesi dal verificarsi dell’evento; sono ammessi a finanziamento anche gli investimenti nel frattempo già realizzati.

Articolo 13
Investimenti non agevolabili

1. Non sono ammessi i seguenti investimenti:

1.1 Investimenti non iscritti nel registro dei beni ammortizzabili, ad esclusione degli investimenti finanziati tramite contratti di leasing;

1.2 urbanizzazione primaria di terreni, salvo che essi non siano aree di pertinenza dell’immobile acquistato;

1.3 investimenti relativi ad appartamenti di servizio o privati;

1.4 acquisto di beni di cui al capo I, articolo 2, comma 17 (Trasferimento di beni e fornitura di servizi tra parenti ed affini e tra società);

1.5 oggetti di valore, preziosi o antichi, tappeti, opere d’arte, fiori e piante ed oggetti decorativi, ornamentali ed opere di abbellimento in genere, materiale di consumo e pubblicitario, piccoli utensili (ad eccezione delle nuove imprese ai sensi dell’art. 12 (Investimenti agevolabili), punto 1.2 Beni mobili), scorte di magazzino, spese notarili;

1.6 beni mobili usati, ad eccezione di quelli di particolare importanza per l’azienda ed aventi un costo d’acquisto unitario superiore a 250.000,00 euro;

1.7 interventi di manutenzione ordinaria;

1.8 operazioni di lease-back

- il finanziamento degli investimenti ammessi mediante operazioni di lease-back non comporta invece l’esclusione dalle agevolazioni o la revoca delle stesse;

1.9 acquisto di beni che sono oggetto dell’attività di commercio (campionari) o di noleggio da parte di imprese che esercitano tale attività;

1.10 per le imprese fino a due addetti, beni mobili e relativi accessori con un prezzo unitario inferiore a 1.000,00 euro, ad eccezione di quelli che formano un sistema funzionale;

1.11 per le imprese con più di due addetti, beni mobili e relativi accessori con un prezzo unitario inferiore a 3.000,00 euro, ad eccezione di quelli che formano un sistema funzionale;

1.12 Immobili aziendali per associazioni di categoria e loro cooperative.

Articolo 14
Limiti massimi degli investimenti ammessi

Tipo di impresa

Spesa agevolabile

Limite massimo annuo per impresa

Piccole imprese con meno di 50 addetti

 

1.200.000,00 euro

 

Medie e grandi imprese

 

2.000.000,00 euro

 

Articolo 15
Maggiorazioni

1. La quota massima di partecipazione della Provincia viene aumentata del 5% nei seguenti casi:

1.1 per la particolare qualificazione professionale, comprovata dal possesso di uno dei seguenti diplomi:

a) diploma di “maestro artigiano” o iscrizione nella prima Sezione del ruolo degli artigiani qualificati;

b) diploma di “tecnico del commercio” di cui all’articolo 19/bis della legge provinciale 17 febbraio 2000 n. 7;

c) diploma di laurea (anche Bachelor) o diploma di scuola professionale a tempo pieno con durata minima di sei semestri.

Devono essere in possesso di una particolare qualificazione professionale i seguenti soggetti: il titolare, il libero professionista o il lavoratore autonomo oppure il 30% dei dipendenti; nel caso di società di persone la maggioranza dei soci, nel caso di società in accomandita semplice la maggioranza dei soci accomandatari e nel caso di società di capitali la maggioranza degli amministratori.

Nel caso di società di persone con due soci, di società in accomandita semplice con due soci accomandatari o di società di capitali con due amministratori, è sufficiente che la qualificazione professionale sia posseduta da uno solo dei soggetti.

1.2 certificazione di qualità/marchio ecologico/certificazione “Azienda sana”;

1.3 certificazione di “audit famigliaelavoro” della Fondazione di pubblica utilità tedesca Hertie o certificazione equivalente;

1.4 imprese in zone strutturalmente svantaggiate di cui all’allegato A (7).

2. Le maggiorazioni non sono cumulabili.

CAPO III

Articolo 16
Mutui per la costituzione di liquidità

1. Alle imprese di cui all’articolo 17 (Beneficiari) possono essere concessi mutui “una tantum” per la costituzione di liquidità nella misura massima di 50.000,00 euro, con una durata del periodo di ammortamento massimo fino a dieci anni, ivi compreso un periodo di due anni di preammortamento. L’equivalente di sovvenzione lorda (ESL) non può superare il 20% dei costi ammissibili, mentre la quota di partecipazione della Provincia non può superare l’80%. Tali mutui vengono concessi in applicazione della norma “de minimis” (5).

2. I requisiti di cui all’articolo 17 (Beneficiari) devono permanere per almeno la prima metà della durata del mutuo.

Articolo 17
Beneficiari

1. È ammessa un’unica domanda di finanziamento nel caso di:

a) nuova impresa (3)

b) successione di impresa (4)

c) subentro di impresa (8)

d) cooperazioni (9)

SEZIONE II
Settore turismo

CAPO I
Parte generale

Articolo 18
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano la concessione di agevolazioni in applicazione di quanto previsto dalle leggi provinciali 13 febbraio 1997, n. 4, e 15 aprile 1991, n. 9, e successive modifiche, in particolare:

a) “Interventi per il sostegno di investimenti aziendali”;

b) “Interventi per la promozione di servizi di consulenza, della formazione e della diffusione di conoscenze”

c) “Interventi per la creazione di posti lavoro”.

Articolo 19
Beneficiari

1. Salvo eventuali disposizioni particolari contenute nei presenti criteri di applicazione, beneficiarie delle misure di sostegno sono le imprese iscritte presso la Camera di Commercio come imprese individuali, società, consorzi o comunioni d’interesse, che hanno un’attività economica sul territorio della provincia di Bolzano, nonché le imprese che hanno affidato la gestione della stessa ad altri soggetti (sono escluse le mense aziendali, codice Ateco 2007: 56.29.1 ¬ – 56.29.10).

2. Possono presentare domanda di agevolazione anche persone fisiche, società, consorzi o comunioni d’interesse e cooperazioni che non risultano ancora iscritte alla Camera di Commercio, ma che intendono costituire un’impresa. La concessione dell’agevolazione è subordinata all’avvenuta costituzione ed iscrizione del soggetto interessato presso la Camera di Commercio per l’attività alla quale si riferisce l’investimento o l’iniziativa per cui si intende presentare domanda di agevolazione.

3. Possono anche ottenere agevolazioni i consorzi, le cooperazioni nonché le associazioni giuridicamente costituite tra due o più imprese.

4. Alle grandi imprese possono essere concessi solamente aiuti in regime “de minimis” (regolamento (UE) n. 2831/2023) (7). Altri aiuti possono essere eventualmente concessi solo previa notifica e autorizzazione della Commissione europea.

5. Non possono beneficiare delle agevolazioni di cui ai presenti criteri le imprese in difficoltà ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 (6).

6. Sono altresì escluse le imprese che non hanno rimborsato o depositato in un conto bloccato tali aiuti, che l’ente pubblico è tenuto a recuperare ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999, del Consiglio, del 22 marzo 1999.

7. Attività miste: sono agevolabili dall’Area funzionale Turismo per l’investimento prevalente anche le spese relative ad investimenti che riguardano attività di un altro settore economico di cui ai presenti criteri, a condizione che tali spese rientrino tra gli investimenti ammissibili per tale settore.

8. Trasferimento di beni e fornitura di servizi tra parenti ed affini e tra società:

a) Non sono ammessi alle agevolazioni gli acquisti di beni e la fornitura di servizi fra coniugi, parenti entro il terzo grado in linea retta, fra una società ed i suoi soci, fra società associate o collegate, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014, o fra società delle quali fanno parte gli stessi soci;

b) In caso di trasferimento di beni o fornitura di servizi fra società costituite solo in parte dagli stessi soci o da coniugi e parenti entro il terzo grado in linea retta, può essere ammessa solo la parte corrispondente alla quota societaria dei soci non facenti parte della società venditrice, o non legati dai suddetti vincoli di matrimonio o di parentela ai soci della società venditrice. I suddetti trasferimenti non sono ammessi anche se avvengono mediante operazioni di leasing.

Articolo 20
Tipologia delle agevolazioni

1. Le agevolazioni possono assumere le forme di seguito indicate:

a) contributo a fondo perduto, la cui misura, espressa in equivalente sovvenzione lorda (ESL), è stabilita nei singoli capi dei presenti criteri;

b) mutuo o leasing agevolato, concessi tramite il fondo di rotazione, la cui misura, espressa in equivalente sovvenzione lorda (ESL), non può superare il 20% dei costi ammissibili; la misura dell’agevolazione e le condizioni per la relativa concessione sono stabilite nei singoli capi dei presenti criteri.

2. I mutui e i finanziamenti leasing di cui al capo II della presente sezione sono regolati come segue:

a) la durata massima del periodo di ammortamento del mutuo è di quindici anni per i beni immobili e di sei anni per i beni mobili; tale periodo può comprendere al massimo un anno di preammortamento;

b) la durata del finanziamento leasing corrisponde di norma a quella del contratto di leasing, che non può essere inferiore alla durata prevista dalla normativa fiscale vigente e non può superare la durata massima di vent’anni per i beni immobili e di dieci anni per i beni mobili;

c) nel caso di investimenti sia per beni immobili che per beni mobili, si applica la durata prevista per l’investimento prevalente in termini monetari;

d) la quota di partecipazione al finanziamento a carico della Provincia non può superare le percentuali massime di seguito elencate:

- durata fino a 10 anni = max. 60%,

- durata fino a 11 anni = max. 58%,

- durata fino a 12 anni = max. 56%,

- durata fino a 13 anni = max. 54%,

- durata fino a 14 anni = max. 52%,

- durata fino a 15 anni = max. 50%,

- durata fino a 16 anni = max. 48%,

- durata fino a 17 anni = max. 45%,

- durata fino a 18 anni = max. 40%,

- durata fino a 19 anni = max. 35%,

- durata fino a 20 anni = max. 30%;

e) la quota di partecipazione della Provincia da concedere al beneficiario è determinata in sede di deliberazione, in conformità con il regolamento (UE) 651/2014 e il regolamento (UE) 2831/2023, e sarà verificata all’atto della liquidazione. In nessun caso la quota di partecipazione della Provincia può essere superiore a quella determinata con deliberazione della Giunta provinciale.

3. Se la misura delle agevolazioni supera i limiti previsti per le PMI o comunque i limiti previsti dai regolamenti di esenzione della UE, l’intero aiuto viene concesso a titolo “de minimis”.

Articolo 21
Presentazione delle domande

1. Le domande di agevolazione devono essere presentate prima dell’avvio dell’investimento/iniziativa, pena il rigetto della domanda. Nel caso di lavori di costruzione il cui avvio è subordinato alla presentazione della dichiarazione di inizio dei lavori al comune competente, la domanda deve essere presentata in data anteriore alla dichiarazione stessa.

L’assunzione di ogni atto di impegno giuridicamente vincolante che rende irreversibile l’investimento da parte del richiedente nonché l’emissione, anche solo parziale, di documenti di spesa come fatture di acconto, contratti preliminari con caparra o simili in data anteriore a quella di presentazione della domanda determinano l’esclusione dall’agevolazione dell’intero investimento a cui si riferiscono. L’acquisto di terreni o i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio di lavori.

1/bis. Le domande di agevolazione vanno presentate esclusivamente online, attraverso il servizio e-government dell’Amministrazione provinciale.
Quale data di presentazione fanno fede il giorno e l’ora di registrazione della domanda nel sistema. La domanda si considera presentata regolarmente se il richiedente riceve dal sistema la relativa conferma. Quest’ultima viene inviata dal sistema tramite e-mail subito dopo l’invio della domanda. Tutte le comunicazioni verranno inviate al richiedente e anche ai soggetti delegati, qualora la domanda sia presentata tramite questi ultimi.

1/ter. L’accesso ai servizi e-government da parte dei richiedenti avviene esclusivamente mediante il Servizio Pubblico di Identità Digitale (SPID).

1/quater. Eccezionalmente, i soggetti indicati all’articolo 19, comma 2, alle condizioni ivi previste, e le scuole di sci che non risultano iscritte alla Camera di Commercio continuano a presentare le domande, corredate della documentazione necessaria, tramite PEC.

2. Le domande contengono le seguenti informazioni:

a) nome e dimensione dell’impresa;

b) informazioni sull’attività;

c) descrizione del progetto, con indicazione delle date di inizio e fine;

d) informazioni sull’ubicazione del progetto;

e) elenco obbligatorio e vincolante dei costi previsti per il progetto;

f) tipologia dell'aiuto e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.

3. Le domande per finanziamenti agevolati tramite il fondo di rotazione per investimenti devono essere corredate da una stima dei costi, dal progetto di costruzione approvato, dalla relazione tecnica e dalla concessione edilizia.

4. Per gli stessi investimenti e le stesse iniziative non possono essere concesse ulteriori agevolazioni provinciali.

Articolo 22
Istruttoria delle domande

1. Per i contributi a fondo perduto di cui ai capi II e III della presente sezione e per i finanziamenti agevolati tramite il fondo di rotazione di cui ai capi II e IV della presente sezione, l’Area funzionale Turismo conferma per iscritto che la relativa domanda è regolarmente pervenuta. Le domande incomplete possono essere integrate entro un termine di 30 giorni. Le domande non integrate entro il termine previsto sono archiviate d’ufficio ai sensi della legge provinciale n. 17/1993.

2. Le domande vengono esaminate secondo l’ordine cronologico in cui pervengono all’Area funzionale Turismo.

3. In casi di particolare disagio sociale (quali, fra gli altri, decesso, grave malattia o infortunio) o in caso di imprese situate in zone turisticamente poco sviluppate di cui all’allegato A (7), le domande possono essere trattate con priorità.

Articolo 23
Concessione e liquidazione delle agevolazioni

2. La concessione dei finanziamenti agevolati dal fondo di rotazione è disposta con decreto del Direttore/della Direttrice d’area, previa presentazione della lettera di approvazione e della relazione istruttoria di un istituto di credito o di un istituto di leasing convenzionato.

3. Le domande di liquidazione relative alle domande presentate ai sensi dell’articolo 21, comma 1/bis devono essere presentate, unitamente alla documentazione di spesa, esclusivamente online, attraverso il servizio e-government.

4. Le fatture possono essere redatte in forma analitica o sintetica. Quelle redatte in forma sintetica devono essere corredate da ulteriore documentazione, firmata da chi ha rilasciato le fatture, da cui risultino le singole voci ed i relativi prezzi che concorrono alla formazione dell’importo totale.

5. Per la valutazione delle domande l’Area funzionale Turismo può avvalersi di pareri e stime.

6. La spesa ammessa va arrotondata ai 500,00 euro inferiori per progetti di cui al capo II e ai 100,00 euro inferiori per le iniziative di cui al capo III della presente sezione.

7. Non sono ammesse alle agevolazioni l’IVA, l’imposta di registro o altre imposte, gli investimenti realizzati mediante operazioni finanziarie, quali ad esempio la cessione di quote.

7/bis. La liquidazione del contributo a fondo perduto è disposta in seguito alla realizzazione dell’investimento o dell’iniziativa e alla rendicontazione della spesa, che deve essere effettuata entro la fine dell’anno successivo a quello di imputazione della spesa.

7/ter. Trascorso il termine di cui al comma 7/bis senza che abbia avuto luogo la rendicontazione della spesa per causa riconducibile al beneficiario, è disposta la revoca dell’agevolazione. Per gravi e motivate ragioni può essere richiesta, prima della scadenza del suddetto termine, una proroga fino a un ulteriore anno; trascorso inutilmente tale termine, l’agevolazione è automaticamente revocata.

8. Nel caso di finanziamenti agevolati dal fondo di rotazione, la liquidazione può avvenire anche in più acconti, previo accertamento da parte dell’istituto mutuante dell’avvenuta regolare realizzazione degli investimenti. L’istituto è tenuto a dare tempestiva comunicazione all’Area funzionale Turismo dell’avvenuto accertamento, che si basa sull’esame della documentazione indicata ai commi precedenti.

9. Se nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda e la liquidazione l’azienda viene trasferita a seguito di decesso o per atto tra vivi, oppure se la ditta individuale/società, a seguito di suo scioglimento o di cessazione dell’attività, è proseguita da uno o più dei soci/titolari in forma di ditta individuale/società, l’agevolazione viene liquidata ai subentranti, a condizione che gli stessi dimostrino di essere in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dai presenti criteri e continuino ad esercitare l’attività assumendosi gli obblighi relativi.

Articolo 24
Obblighi

1. La concessione delle agevolazioni comporta per il beneficiario l’assunzione degli obblighi di seguito elencati.

2. Per i beni agevolati di cui al capo II della presente sezione, il beneficiario si obbliga a non mutarne la destinazione economica per i periodi di seguito elencati. Per i medesimi periodi, elencati nelle lettere seguenti, i beni non possono essere alienati, dati in affitto, né l’azienda alla quale appartengono può essere data in affitto, né può esserne trasferita la disponibilità tramite la costituzione di diritti reali:

a) nel caso di beni mobili e lavori non soggetti a concessione edilizia, per tre anni a partire:

- dalla data della fattura di acquisto e nel caso di più fatture, dalla data dell’ultima fattura;

- dalla data del verbale di consegna del bene, nel caso di lavori/acquisto mediante leasing;

b) nel caso di acquisto di locali o edifici aziendali oppure nel caso di opere di costruzione soggette a concessione edilizia, per dieci anni a partire:

- dalla data del contratto di compravendita o dall’atto di trasferimento, nel caso di procedure concorsuali;

- dalla data del verbale di collaudo o di consegna del bene, nel caso di lavori di costruzione/acquisto mediante leasing;

- dalla data di rilascio della licenza d’uso.

2/bis. La durata del finanziamento deve corrispondere almeno alla durata degli obblighi di cui al comma 2.

3. In caso di cessione anticipata del bene agevolato, il finanziamento deve essere estinto anticipatamente.

4. Nel caso di investimenti effettuati tramite leasing e lease-back è obbligatorio il riscatto da parte del beneficiario dei beni oggetto dei relativi contratti.

5. I beneficiari sono obbligati a rispettare i contratti collettivi di lavoro locali e nazionali, le normative vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute sul posto di lavoro, nonché le norme in materia di previdenza. Essi devono inoltre versare i contributi previdenziali per tutti i familiari che collaborano nell’azienda e che sono privi di altra assicurazione pensionistica.

6. I beneficiari sono obbligati a comunicare, entro 60 giorni dal verificarsi dell’evento, ogni variazione che possa influire sulla concessione dell’agevolazione o determinarne la revoca anche parziale.

7. Gli obblighi di cui sopra si intendono assolti anche in caso di sostituzione dei beni agevolati con altri aventi caratteristiche simili a quelle dei beni originari. La sostituzione deve avvenire entro 180 giorni dall’alienazione o dalla cessione del bene originario e con un bene di importo almeno pari. Il nuovo bene non può essere ammesso ad altre agevolazioni ed è soggetto ai vincoli ancora gravanti sul bene sostituito.

8. I beneficiari sono obbligati, pena la revoca delle agevolazioni, a mettere a disposizione dell’Area funzionale la documentazione che lo stesso ritiene opportuna per verificare la sussistenza dei requisiti per mantenere l’agevolazione.

Articolo 25
Controlli e sanzioni

1. Al fine di verificare la regolare effettuazione degli investimenti e delle iniziative ammessi ad agevolazione, sono effettuati controlli a campione ai sensi dell’art. 2 della legge provinciale n. 17/1993 su almeno il 6% degli investimenti e delle iniziative agevolati, cui vanno aggiunti i casi che l’Area funzionale ritiene opportuno controllare. L’individuazione dei casi avviene secondo il principio di casualità in base alla lista delle agevolazioni liquidate nell’anno di riferimento.

2. Il controllo è finalizzato ad accertare che i beneficiari delle agevolazioni non abbiano prodotto dichiarazioni o documenti falsi, o attestanti cose non vere, ovvero che abbiano omesso di fornire informazioni dovute. Viene verificato inoltre che gli investimenti e le iniziative agevolate siano finalizzati agli scopi per i quali l’agevolazione è stata concessa.

3. L’Area funzionale Turismo avvia il procedimento di controllo comunicando ai beneficiari i termini entro i quali essi saranno sottoposti al controllo; detti termini non possono superare i sei mesi dalla comunicazione. Con tale comunicazione si invitano i beneficiari a produrre la documentazione necessaria per la verifica di quanto disposto al comma 2. Se necessario, il controllo potrà avvenire anche mediante sopralluogo.

4. Fermo restando quanto disposto dalle vigenti norme di legge nel caso di indebita percezione di vantaggi economici, l’accertata violazione delle disposizioni di cui ai presenti criteri ed in particolare di quelle di cui all’articolo 24 (Obblighi), determina la revoca del contributo e la restituzione totale o parziale del relativo importo, maggiorato degli interessi legali. L’intero procedimento di controllo ed eventuale assunzione di provvedimento sanzionatorio deve terminare entro il termine massimo fissato dall’Area funzionale.

6. Nel caso di investimenti effettuati tramite leasing, il mancato riscatto al termine del contratto comporta la revoca dell’agevolazione.

7. La violazione – accertata dalle strutture competenti – in materia di contratti collettivi di lavoro locali e nazionali, di normative in materia di sicurezza e di tutela della salute sul posto di lavoro, nonché di assicurazioni pensionistiche per i collaboratori familiari, comporta la revoca dell’intera agevolazione.

8. La Giunta provinciale può rinunciare alla revoca dell’agevolazione nei seguenti casi:

a) se la violazione degli obblighi è da ricondursi a un incidente, una malattia o un decesso che pregiudica gravemente e durevolmente la prosecuzione dell’attività aziendale;

b) nel caso di danni causati da incendio o furto;

c) in casi motivati ai quali sia da attribuire un’importanza straordinaria e strategica per il mantenimento del livello occupazionale e il tessuto economico.

9. Non si procede altresì alla revoca delle agevolazioni nei seguenti casi, a condizione che gli investimenti agevolati continuino a essere utilizzati per lo svolgimento dell’attività aziendale:

a) trasformazione dell’impresa in altra impresa industriale, artigiana, commerciale, di servizio, purché i beni siano agevolabili anche in base ai criteri del nuovo settore di appartenenza dell’impresa;

b) operazioni di sale e lease-back;

c) fusione, cessione o conferimento di azienda o di ramo di azienda, compresi i beni agevolati, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti e dichiari per iscritto di assumersi gli obblighi previsti dai presenti criteri.

Articolo 26
Validità

1. Le disposizioni di cui ai presenti criteri trovano applicazione per le domande inoltrate a partire dalla data di approvazione degli stessi.

CAPO II
Investimenti aziendali

Articolo 27
Domande ammissibili

1. Per gli investimenti di cui al presente capo può essere presentata una sola domanda nell’arco di tre anni solari. In caso di acquisto tramite asta pubblica, la domanda di finanziamento deve essere presentata al più tardi prima del pagamento dell’importo definitivo.

1/bis. Sono escluse le domande di agevolazione di esercizi situati nelle zone turistiche fortemente sviluppate di cui all’allegato A (7).

1/ter. Sono escluse le domande di agevolazione di esercizi con un fatturato annuo superiore a 1.500.000,00 euro. Ai fini del calcolo del fatturato viene considerata la media del fatturato riportato sui bilanci degli ultimi tre anni precedenti l’inoltro della domanda.

2. Gli esercizi con un fatturato superiore ai 500.000,00 euro possono fare domanda di agevolazione esclusivamente sotto forma di mutuo dal fondo di rotazione. Ai fini del calcolo del fatturato viene considerata la media del fatturato riportato sui bilanci degli ultimi tre anni precedenti l’inoltro della domanda.

3. Non sono ammessi meri investimenti sostitutivi. Sono ammessi esclusivamente programmi di investimento che riguardano nuove strutture o l’ampliamento, la ristrutturazione e l’ammodernamento di strutture già esistenti.

Articolo 28
Investimenti ammissibili e non ammissibili

1. Sono ammissibili tutti gli interventi strutturali e gli investimenti riguardanti il complesso dei beni durevoli destinati allo svolgimento delle attività tipicamente aziendali, con le eccezioni di cui al presente articolo. Salvo le disposizioni di carattere eccezionale per contributi erogati in caso di eventi causati da forza maggiore ai sensi della legge provinciale 22 ottobre 1987, n. 27, per investimenti nel settore della somministrazione di pasti e bevande, nei rifugi albergo e nelle scuole di sci l’agevolazione dell’acquisto di attrezzature e arredamenti è ammessa soltanto assieme agli investimenti che formano la struttura di base e che riguardano intere parti di fabbricato o unità funzionali connesse. Gli investimenti devono corrispondere alle disposizioni di cui all’art. 17 del regolamento (UE) 651/2014, altrimenti gli aiuti sono concessi ai sensi del regolamento (UE) 2831/2023 in De minimis.

2. Sono agevolabili le seguenti iniziative:

a) ammodernamento, restauro e ricostruzione di esercizi pubblici esistenti, ampliamento di esercizi ricettivi e di somministrazione di pasti e bevande, nonché costruzione e ammodernamento di strutture sportive e ricreative, purché siano economicamente adeguate alle dimensioni e all’ubicazione dell’esercizio;

b) tipologia di spesa ammissibile per investimenti strutturali:

- opere da imprenditore edile;

- installazioni facenti corpo unico con l’immobile;

- apprestamento di superfici esterne e infrastrutture (pavimentazioni, parchi, posteggi);

- infrastrutture a servizio del cliente;

- sistemazioni esterne attinenti all’attività dell’esercizio;

- infrastrutture per il tempo libero;

- arredamenti fissi ad ammortamento pluriennale nelle zone utilizzate dalla clientela;

- spese tecniche.

2/bis. In caso di catastrofi naturali e incendi possono essere ammessi a finanziamento, nell’ambito del regime “de minimis”, anche investimenti in beni usati. La domanda di finanziamento deve essere presentata entro 24 mesi dal verificarsi dell’evento; sono ammessi a finanziamento anche gli investimenti nel frattempo già realizzati.

3. Non sono agevolabili i seguenti investimenti:

0a) Investimenti non iscritti nel registro dei beni ammortizzabili, ad esclusione degli investimenti finanziati tramite contratti di leasing;

a) beni di investimento usati, ad eccezione di quelli di particolare importanza per l’azienda e aventi un costo d’acquisto unitario superiore a 250.000,00 euro, purché venga fornita una documentazione peritale circa la congruità del valore dei beni acquistati;

b) materiali di consumo ed attrezzatura minuta;

c) opere d’arte, beni antichi di valore ed articoli di decorazione;

d) lavori di manutenzione ordinaria (quali lavori di pittura, lavori di intonaco e simili), salvo i casi di lavori strettamente connessi all’investimento oggetto dell’agevolazione;

e) PC e relativo software nonché terminali e stampanti (tranne registratori di cassa, connessioni tipo Orderman, stampanti fiscali per imprese situate in zone turisticamente poco sviluppate);

f) macchine d’ufficio;

g) beni mobili e relativi accessori con un prezzo unitario inferiore a 2.000,00 euro, ad eccezione di quelli che formano un sistema funzionale.

4. Non sono agevolabili inoltre l’acquisto o la costruzione di appartamenti aziendali o privati, gli alloggi e i posti macchina/garage per i familiari e il personale.

5. La costruzione di nuovi esercizi ricettivi e di somministrazione di pasti e bevande, nonché l’acquisto delle attrezzature e degli arredamenti necessari possono essere agevolati soltanto in zone turisticamente poco sviluppate. I nuovi esercizi ricettivi devono essere classificabili a tre stelle. Nel settore degli esercizi per la somministrazione di pasti e bevande deve trattarsi inoltre al massimo di due esercizi nello stesso luogo. Il nuovo esercizio deve disporre di una licenza annuale.

6. La riattivazione mediante trasformazione o ricostruzione di esercizi ricettivi e di somministrazione di pasti e bevande preesistenti nella stessa località non rientra nelle limitazioni di cui al comma 5.

7. L’aumento del numero dei posti letto negli esercizi ricettivi esistenti e nei rifugi albergo è ammesso solo nelle zone turisticamente poco sviluppate ed è subordinato inoltre alla presenza delle seguenti condizioni:

a) il limite massimo agevolabile è fissato in 90 posti letto (limite massimo complessivo);

b) dopo la ricostruzione l’esercizio dovrà avere una classificazione alberghiera di almeno tre stelle.

8. Limitatamente alle zone turisticamente poco sviluppate sono agevolabili anche le spese inerenti all’acquisto di edifici o infrastrutture edilizie (nuovi o usati) di pubblici esercizi. Nel settore degli esercizi per la somministrazione di pasti e bevande deve trattarsi inoltre al massimo di due esercizi nello stesso luogo; l’esercizio deve disporre di una licenza annuale.

9. Gli eventi dovuti a cause di forza maggiore di cui alla legge provinciale 22 ottobre 1987, n. 27, saranno valutati con propri criteri.

10. Nei campeggi sono ammessi i seguenti investimenti: ammodernamento ed ampliamento dei locali comuni (locali di soggiorno, lavanderia e servizi igienici), ammodernamento e ampliamento di impianti sportivi e ricreativi, nonché di impianti di depurazione, allacciamenti idrici ed elettrici e sistemazioni esterne. Non sono ammissibili la costruzione di nuovi campeggi e l’aumento dei posteggi nelle strutture esistenti.

11. Limitatamente alle zone turisticamente poco sviluppate può essere concesso – a favore delle scuole di sci e di alpinismo regolarmente autorizzate, nonché a favore delle organizzazioni di maestri di sci e guide alpine – un aiuto fino ad un massimo del 30% della spesa per l’acquisto, la costruzione e l’arredamento di immobili da adibire all’attività della scuola o dell’organizzazione stessa, nel rispetto del regime “de-minimis”. Si applicano i limiti di investimento di cui al capo II, articolo 29.

Nelle rimanenti zone l’agevolazione è concessa esclusivamente per l’acquisto di attrezzature ed arredamenti necessari all’istruzione di minori, nonché di attrezzature ed arredamenti per i locali di gioco negli asili neve.

Limitatamente ai nastri trasportatori ed agli attrezzi equivalenti è prevista un’agevolazione del 50% nelle zone turisticamente poco sviluppate e del 40% nelle rimanenti zone. Il limite massimo di spesa ammessa è di 100.000,00 euro.

Per le medie imprese l’agevolazione massima è del 15%.

12. In caso di acquisti di attrezzature ed arredamento senza interventi strutturali nel settore degli esercizi di somministrazione di pasti e bevande, il limite massimo di spesa ammissibile è di 100.000,00 euro.

Articolo 29
Limite degli investimenti

1. Per poter accedere all’agevolazione, gli importi degli investimenti ammissibili ai sensi dei presenti criteri devono rispettare i limiti minimi di spesa e massimi di investimento (limiti di investimento rettificati) di cui ai seguenti commi.

2. Limiti minimi di spesa:

b) esercizi di somministrazione di pasti e bevande, rifugi albergo, campeggi, scuole di sci e scuole di alpinismo, nonché esercizi ricettivi con meno di 20 posti letto: 15.000,00 euro;

c) esercizi ricettivi da 20 a 25 posti letto: 25.000,00 euro;

d) esercizi ricettivi da 26 a 40 posti letto: 45.000,00 euro;

e) esercizi ricettivi da 41 a 60 posti letto: 65.000,00 euro;

f) esercizi ricettivi con oltre 60 posti letto: 85.000,00 euro.

3. Limiti massimi di investimento nel triennio:

a) Piccole imprese:

2.000.000,00 euro;

b) Medie e grandi imprese:

3.000.000,00 euro.

Articolo 30
Misura dell’agevolazione

1. La misura dell’agevolazione viene calcolata secondo le percentuali indicate nella tabella “A”.

CAPO III
Consulenza, formazione e diffusione di conoscenze

Articolo 31
Domande ammissibili

1. Nell’arco di tre anni solari possono essere presentate al massimo una domanda per iniziative di consulenza e diffusione di conoscenze e una domanda per iniziative di formazione.

2. Sono escluse le domande di agevolazione di esercizi situati nelle zone turistiche fortemente sviluppate di cui all’allegato A (7).

3. Sono escluse le domande di agevolazione di esercizi con un fatturato annuo superiore a 1.500.000,00 euro. Ai fini del calcolo del fatturato viene considerata la media del fatturato riportato sui bilanci degli ultimi tre anni precedenti l’inoltro della domanda.

Articolo 32
Iniziative e spese ammissibili

1. Possono essere ammesse alle agevolazioni le seguenti iniziative di formazione in azienda:

corsi di formazione con riferimento all’attività aziendale o alle conoscenze linguistiche del personale e delle persone che lavorano nell’azienda;

2. In particolare sono ammissibili le seguenti spese:

a) onorari di relatori e relatrici;

b) spese direttamente connesse con la formazione – per corsi e seminari;

c) spese di viaggio di relatori e relatrici;

d) affitto dei locali, materiale didattico, traduzione simultanea.

3. Alla domanda di agevolazione per le iniziative di cui al comma 1 va allegato un progetto formativo indicante finalità, durata, numero di relatori e relatrici nonché nominativo e qualifica del personale partecipante. Il limite minimo di spesa ammessa è di 2.000,00 euro; la spesa massima ammessa per giornata/relatore è pari a 900,00 euro, comprese eventuali spese di viaggio.

4. Possono essere ammesse alle agevolazioni iniziative di consulenza e di diffusione di conoscenza strettamente attinenti all’attività aziendale e fornite da esperti, servizi di consulenza specializzati, centri di ricerca o università. In particolare possono essere ammesse le seguenti iniziative:

a) rilevazioni, studi, analisi e ricerche a scopo strategico, organizzativo, tecnologico o economico-aziendale;

c) consulenze fornite da esperti esterni all’impresa, volte al posizionamento sul mercato e al miglioramento della struttura organizzativa aziendale;

d) consulenze volte al miglioramento e al rinnovamento nei settori della sicurezza sul lavoro, della prevenzione infortuni, del ricollocamento dei lavoratori in esubero, della costituzione di cooperazioni fra imprese, se non espressamente previste dalla normativa;

e) progetti di certificazione e ricertificazione della certificazione “audit famigliaelavoro” (della fondazione Hertie) nonché della certificazione SA8000 per la responsabilità sociale;

5. In particolare sono ammissibili le seguenti spese:

a) onorari per consulenze;

6. Alla domanda di agevolazione per le iniziative di cui al comma 4 va allegato un progetto indicante finalità, durata, numero di consulenti/esperti coinvolti e risultati economici attesi. Il limite minimo di spesa ammesso è di 2.000,00 euro; la spesa massima ammessa per una giornata di consulenza è pari a 900,00 euro.

Articolo 33
Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:

a) costi salariali del personale aziendale partecipante ai corsi di formazione;

b) spese per macchinari e attrezzature utilizzate nel progetto;

c) costi di gestione corrente dell’impresa come consulenza amministrativa, fiscale e legale, spese di pubblicità e simili;

d) consulenza concernente investimenti aziendali (p.es. progettazione, nuova costruzione, ricostruzione, ristrutturazione, realizzazione di business plan, studi di fattibilità ecc.);

e) Spese per corsi master e per iniziative di formazione, considerati requisiti di base vincolanti per lo svolgimento dell’attività;

f) consulenza concernente la creazione, la manutenzione e l’organizzazione di siti web.

Articolo 34
Limite massimo delle spese ammissibili

1. Il limite massimo delle spese ammissibili è di 50.000,00 euro complessivi per domanda.

2. La misura dell’agevolazione viene calcolata secondo le percentuali indicate nella tabella “B”.

CAPO IV
Mutui per la costituzione di liquidità

Articolo 35
Beneficiari

1. Le imprese possono presentare domanda di mutuo “una tantum” nei seguenti casi:

a) nuove imprese;

b) successione di impresa;

c) subentro di impresa;

d) cooperazioni.

2. Alle imprese di cui al comma 1 può essere concesso un mutuo “una tantum” ai sensi della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9, per la costituzione di liquidità nella misura massima di 50.000,00 euro, con una durata del periodo di ammortamento massimo fino a 7 anni, ivi compreso un periodo massimo di 2 anni di preammortamento. L’equivalente di sovvenzione lorda (ESL) non può superare il 20% dei costi ammissibili e la quota di partecipazione della Provincia ammonta ad un massimo dell’80% del mutuo. Tale mutuo viene concesso in applicazione del regime “de minimis”.

Il mutuo per la costituzione di liquidità può essere concesso esclusivamente alle imprese situate in zone turisticamente poco sviluppate o in località che non superano i 10.000 abitanti.

ALLEGATO A

Definizioni

(1) Ordinamento provinciale dell’industria

Sono imprese industriali le imprese individuali, le società di persone o di capitali iscritte nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio per le attività di cui alle sezioni B, C, D, E e F della classificazione ATECO 2007, qualora non iscritte quali imprese artigiane nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio.

Qualora non iscritte quali imprese artigiane nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, sono considerate imprese industriali anche le imprese con attività di cui ai seguenti codici della classificazione ATECO 2007:

ATECO 2007

DESCRIZIONE

49.32

Trasporto con taxi, noleggio di autovetture con conducente

49.39

Altri trasporti terrestri di passeggeri nca

49.41.0

Trasporto di merci su strada

51.10.2

Trasporto aereo non di linea di passeggeri; voli charter

51.21

Trasporto aereo di merci

52.24.4

Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri

53.20

Altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale

58.1

Edizione di libri, periodici ed altre attività editoriali

59.11

Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi

59.12

Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi

59.20.3

Studi di registrazione sonora

74.20

Attività fotografiche

81.2

Attività di pulizia e disinfestazione

82.92

Attività di imballaggio e confezionamento per conto terzi

95.11

Riparazione di computer e periferiche

96.01.1

Attività delle lavanderie industriali

(2) Ordinamento provinciale dei servizi

Sono imprese di servizio le imprese individuali, le società di persone o di capitali iscritte nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio per le attività di cui ai seguenti codici della classificazione ATECO 2007. Sono escluse dalle seguenti attività di servizio quelle elencate al punto 1, nonché le attività artigiane di cui all’ordinamento dell’artigianato:

ATECO 2007

DESCRIZIONE

46.1

intermediari del commercio

49

trasporto terrestre e trasporto mediante condotte

50

trasporto marittimo e per vie d’acqua

51

trasporto aereo

52

magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti

53

servizi postali e attività di corriere

58

attività editoriali

59

attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore

60

attività di programmazione e trasmissione

61

telecomunicazioni

62

produzione di software, consulenza informatica e attività connesse

63

attività dei servizi d’informazione e altri servizi informatici

64

attività di servizi finanziari,escluse le assicurazioni e i fondi pensione

65

assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie

66

attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative

68

attività immobiliari

69

attività legali e contabilità

70

attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale

71

attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche

72

ricerca scientifica e sviluppo

73

pubblicità e ricerche di mercato

74

altre attività professionali, scientifiche e tecniche

75

servizi veterinari

77

attività di noleggio e leasing operativo

78

attività di ricerca, selezione, fornitura di personale

79

attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse

80

servizi di vigilanza e investigazione

81

attività di servizi per edifici e paesaggio

82

attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi di supporto alle imprese

85

istruzione (solo servizi destinati alla vendita)

86

assistenza sanitaria (solo servizi destinati alla vendita)

87

servizi di assistenza sociale residenziale (solo servizi destinati alla vendita)

88

assistenza sociale non residenziale (solo servizi destinati alla vendita)

90

attività creative, artistiche e di intrattenimento (escluse le attività artistiche in senso stretto)

91

attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali (escluse le attività delle amministrazioni pubbliche)

92

attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco

93

attività sportive, di intrattenimento e di divertimento

94

attività di organizzazioni associative

96

altre attività di servizi per la persona

(3) Nuova impresa:

l’impresa o il consorzio tra imprese, avviati da non più di 24 mesi (cinque anni a partire dall’avvio dell’attività per i lavoratori autonomi o, se più favorevole, dall’iscrizione all’albo professionale per i liberi professionisti di cui al capo I, articolo 2, lettera e), dei presenti criteri) prima della data di presentazione della domanda di agevolazione.

Non si considera nuova impresa:

a) quella nella quale i titolari (o i liberi professionisti/autonomi) o nel caso di società di capitale i soci che detengono complessivamente più del 25% delle quote, o nel caso di società in accomandita semplice più di un terzo dei soci accomandatari e nel caso di società di persone più di un terzo dei soci, abbiano già esercitato una attività in proprio, nei cinque anni precedenti l’inizio della nuova attività dell’impresa in oggetto. Tale limitazione non si applica ai consorzi tra imprese;

b) il subentro con trasferimento della proprietà in un’impresa già esistente, la successione di impresa con trasferimento della proprietà o il mero cambiamento della denominazione sociale;

c) la cessazione di un’attività con conseguente costituzione di una nuova impresa da parte dello stesso titolare o della maggioranza degli stessi titolari, la variazione della compagine societaria (p.es. uscita di un socio da una società con contemporanea costituzione di una ditta individuale, trasformazione di una ditta individuale in una società ecc.), se la relativa domanda di agevolazione viene presentata oltre i 24 mesi dalla data di inizio dell’attività dell’impresa originaria.

(4) Successione di impresa:

l’impresa in cui la proprietà e la gestione viene trasferita a parenti entro il terzo grado in linea retta e che non abbiano superato l'età di 40 anni. Il subentrante deve in ogni caso possedere le rimanenti caratteristiche della “nuova impresa”, di cui al precedente punto 3. Il passaggio non può risalire a più di sei mesi prima della data di presentazione della domanda di agevolazione.

(5) Aiuti a titolo “de minimis”:

per aiuti “de minimis” si intendono quelli di cui al regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 352 del 24.12.2013).

Ai sensi del diritto comunitario si considerano aiuti di importanza minore gli aiuti concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 2831/2023. Per tali aiuti si intendono quelli non eccedenti i massimali di cui al suddetto regolamento, concessi in un periodo di tre esercizi finanziari ad una unica impresa (= impresa richiedente e imprese ad essa collegate), e che di conseguenza non incidono sugli scambi tra gli Stati membri dell’UE e non falsano né minacciano di falsare la concorrenza. Il rispettivo aiuto “de minimis” è concesso previo accertamento dell’ammontare complessivo degli aiuti “de minimis” accordati allo stesso beneficiario nei due esercizi finanziari precedenti, unitamente agli aiuti “de minimis” di cui al regolamento (UE) n. 360/2012 (in caso di SIEG). Gli anni da prendere in considerazione a tal fine sono gli esercizi finanziari utilizzati per scopi fiscali dall’impresa.

Gli aiuti “de minimis” non possono essere cumulati con altri aiuti previsti, per le particolari caratteristiche di ogni caso specifico, dai regolamenti d’esenzione per categoria o da una decisione della Commissione europea.

Se la misura delle agevolazioni supera i limiti previsti dai regolamenti di esenzione della UE, l’intera agevolazione viene concessa a titolo “de minimis”.

(6) Impresa in difficoltà ai sensi dell’articolo 2 (Definizioni), paragrafo 18, del regolamento (UE) n. 651/2014.

(7) Zone strutturalmente svantaggiate, zone turisticamente poco sviluppate e zone turistiche fortemente sviluppate

(7.1) settori artigianato, industria, commercio e servizi: sono zone strutturalmente svantaggiate le zone subcomunali dei seguenti Comuni (in ordine alfabetico):

Comune

Zona subcomunale

Aldino

Aldino; Redagno

Anterivo

Anterivo

Appiano s.s.d.v.

Predonico-Gaido

Braies

Braies di Fuori; Braies di Dentro-S.Vito

Brennero

Fleres; Colle Isarco-Moncucco-Ponticolo

Bressanone

Eores; Scezze; Villa-Cornale; Meluno-Cleran; S.Leonardo-Plabach-Rutzenberg

Campo di Trens

Dosso-Novale Basso-Fuldres; Mules-Flanes-Rizzolo-Valgenauna

Campo Tures

Acereto; Riva di Tures

Castelbello-Ciardes

Montefranco-Montefontana; Colsano-Monte Trumes; Ciardes-Juvale

Castelrotto

S.Michele; S.Valentino; Tisana-S.Osvaldo-S.Vigilio-Tagusa

Chienes

Corti; S.Sigismondo

Chiusa

Gudon; Lazfons; Verdignes

Cornedo all’Isarco

S.Valentino in Campo; Cornedo all'Isarco

Cortaccia s.s.d.v.

Corona; Penone-Hofstatt-Favogna di Sopra

Curon Venosta

Curon; Vallelunga; Resia; S.Valentino

Dobbiaco

Valle S.Silvestro

Fiè allo Sciliar

Peterbühl - Steg; Aica di Sopra-Prato all'Isarco-Presule-Pröslerried-S.Caterina-Aica di Sotto

Fortezza

Fortezza

Funes

S.Maddalena; S.Pietro; S.Valentino; Tiso; Colle-S.Giacomo

Gais

Riomolino-Montassilone; Villa Ottone-Lanebach

La Valle

La Valle

Laces

Morter; S.Martino al Monte; Tarres

Lagundo

Rio Lagundo

Laion

Novale

Lana

Pavicolo

Lasa

Cengles; Tanas-Alliz

Lauregno

Lauregno

Luson

Luson

Malles Venosta

Burgusio; Mazia; Clusio; Slingia; Planol-Piavenna

Marebbe

Pieve di Marebbe; Corte; Pliscia; Rina

Martello

Transacqua-Ganda-Hintermartell-Selva; Meiern-Val d'Enne-Montesole

Meltina

Centro; Frassineto; Vallesina

Monguelfo-Tesido

Tesido-Riva di Sotto; Prati-Alpe di Tesido

Moso in Passiria

Moso in Passiria; Plan; Plata; Corvara; Stulles

Naturno

Stava

Nova Ponente

Ponte Nova; Monte S.Pietro

Perca

Vila di Sopra-Plata; Sopranessano-Rio Liccio-Nessano-Montevila

Prato allo Stelvio

Montechiaro

Predoi

Predoi

Proves

Proves

Racines

Racines di Dentro; Valgiovo; Mareta; Ridanna; Telves

Rasun Anterselva

Anterselva di Mezzo; Anterselva di Sotto; Anterselva di sopra; Rasun di Sopra

Renon

Monte di Mezzo; Pietrarossa; Vanga; Longostagno-Campodazzo; Auna di Sopra-Sill

Rifiano

Rifiano-Magdfeld-Vernurio

Rio di Pusteria

Spinga; Valles

Rodengo

S.Paolo-Ahnerberg-Spisses-Fröllerberg-Bannwald-Alpe di Rodengo

S.Candido

Prato alla Drava

S.Genesio Atesino

Avigna; Cologna; Valas-Nobls

S.Leonardo in Passiria

Valtina

S.Lorenzo di Sebato

Onies; Castelbadia-Fassine-La Serra-Campomolino

S.Martino in Badia

Longiarù; S.Martino in Badia; Antermoia

S.Martino in Passiria

Cresta-Vallone-Montaccio

S.Pancrazio

S.Pancrazio

Salorno

Pochi-Cauria

Sarentino

Campolasta; Valdurna; Gentersberg-Kandelsberg; Villa; S.Martino; Riobianco; Pennes di Dentro-Pennes di Fuori; Mules-Sonvigo-Montessa-Campo di Ronco; Stetto-Montenovale

Scena

Talle di Sopra-Talle di Sotto

Selva dei Molini

Lappago; Centro-Selva di Fuori

Senales

Certosa; S.Caterina; Madonna

Senale-S.Felice

S.Felice; Senale

Sesto

Monte di Fuori-Quiniga-Mitterberg

Silandro

Monte Tramontana; Monte Mezzodì

Stelvio

Stelvio

Terento

Terento

Termeno s.s.d.v.

Söll

Tesimo

Narano; Caprile-Plazzoles

Trodena

Trodena

Tubre

Tubre

Ultimo

S.Gertrude; S.Nicolò; S.Valburga

Val di Vizze

Caminata; S.Giacomo

Valdaora

Sorafurcia

Valle Aurina

S.Giacomo; S.Pietro; Riobianco

Valle di Casies

S.Martino; Colle; S. Magdalena

Vandoies

Fundres; Vallarga

Varna

Scaleres-Spelonca

Velturno

Snodres; Giovignano; Caerna-Alpe delle Vacche

Verano

Verano-Eschio

Villandro

S.Stefano; S.Valentino; S.Maurizio-Alpe

 

(7.2) settore turismo: sono zone turisticamente poco sviluppate le zone subcomunali dei seguenti Comuni (in ordine alfabetico):

Comune

Zona subcomunale

Aldino

Aldino

Anterivo

Anterivo

Appiano s.s.d.v.

Missiano

 

Predonico-Gaido

Barbiano

Colma

Brennero

Brennero-Terme di Brennero

Bressanone

Eores

 

Albes-Sarnes

 

Villa-Cornale

 

Meluno-Cleran

 

Pinzago-Gereut-Perara-Tiles-Teceligna-Untereben

 

S.Andrea

 

S.Leonardo-Plabach-Rutzenberg

 

Scezze

Bronzolo

Bronzolo

Campo di Trens

Dosso-Novale Basso-Fuldres

 

Mules-Flanes-Rizzolo-Valgenauna

 

Stilves-Pruno

Campo Tures

Acereto

 

Caminata di Tures

Castelbello-Ciardes

Montefranco-Montefontana

 

Colsano-Monte Trumes

 

Castelbello-Lacinigo

 

Ciardes-Juvale

Castelrotto

Tisana-S.Osvaldo-S.Vigilio-Tagusa

Chiusa

Gudon

 

Lazfons

 

Verdignes

Cornedo all’Isarco

Prato all'Isarco-Briè

 

S.Valentino in Campo

 

Cardano

 

Cornedo all'Isarco

 

Collepietra

Cortaccia s.s.d.v.

Corona

 

Cortaccia s.S.d.V.-Niclara

 

Penone-Hofstatt-Favogna di Sopra

Cortina s.s.d.v.

Cortina s.S.d.V.

Curon Venosta

Curon

 

Vallelunga

Dobbiaco

Valle S.Silvestro

Egna

Villa

Falzes

Issengo

Fiè allo Sciliar

Aica di Sopra-Prato all'Isarco-Presule-Pröslerried-S.Caterina-Aica di Sotto

 

Peterbühl - Steg

Fortezza

Fortezza

 

Mezzaselva-Le Cave

Funes

Colle-S.Giacomo

 

S.Maddalena

 

S.Pietro

 

S.Valentino

 

Tiso

Gais

Riomolino-Montassilone

 

Villa Ottone-Lanebach

Laces

Morter

 

S.Martino al Monte

 

Tarres

Lagundo

Rio Lagundo

 

Foresta

Laion

Albions

 

Paese-Fraina-Tanurza-Ceves

 

Novale

Lana

Pavicolo

Lasa

Oris

 

Lasa

 

Tanas-Alliz

 

Cengles

Lauregno

Lauregno

Magrè s.s.d.v.

Magrè s.S.d.V.-Favogna di Sotto

Malles Venosta

Laudes

 

Mazia

 

Planol-Piavenna

 

Clusio

 

Tarces

Marebbe

Pieve di Marebbe / La Pli de Mareo

 

Corte / Curt

 

Pliscia / Pliscia

 

Rina / Rina

Martello

Transacqua-Ganda-Hintermartell-Selva

 

Meiern-Val d'Enne-Montesole

Meltina

Centro

 

Salonetto

 

Frassineto

 

Vallesina

Monguelfo-Tesido

Prati-Alpe di Tesido

Montagna

Gleno-Casignano-Pinzano

 

Montagna-Fontanefredde

Moso in Passiria

Moso in Passiria

 

Plata

 

Corvara

 

Stulles

Naturno

Stava

Naz-Sciaves

Aica

Nova Ponente

Ponte Nova

 

Monte S.Pietro

Parcines

Tell-Quadrato

Perca

Sopranessano-Rio Liccio-Nessano-Montevila

 

Vila di Sopra-Plata

 

Vila di Sotto

Plaus

Plaus

Ponte Gardena

Ponte Gardena

Prato allo Stelvio

Montechiaro

Predoi

Predoi

Proves

Proves

Racines

Valgiovo

 

Mareta

 

Telves

Rasun Anterselva

Anterselva di Mezzo

 

Anterselva di Sotto

Renon

Longostagno-Campodazzo

 

Monte di Mezzo

 

Auna di Sopra-Sill

 

Pietrarossa

 

Auna di Sotto-Signato

 

Vanga

Rio di Pusteria

Spinga

Rodengo

S.Paolo-Ahnerberg-Spisses-Fröllerberg-Bannwald-Alpe di Rodengo

S.Genesio Atesino

Avigna

 

Valas-Nobls

 

Cologna

S.Leonardo in Passiria

Valtina

S.Lorenzo di Sebato

Onies

 

Floronzo

 

Castelbadia-Fassine-La Serra-Campomolino

 

S.Martino-Palù

S.Martino in Badia

Longiarù / Campill

 

S.Martino in Badia / S.Martin de Tor

 

Antermoia / Antermëia

S.Martino in Passiria

Cresta-Vallone-Montaccio

 

Valclava

S.Pancrazio

S.Pancrazio

Salorno

Pochi-Cauria

 

Salorno

Sarentino

Campolasta

 

Prati-Collerno-Riodeserto-Pozza

 

Spessa-Vangabassa-Selva di Vormes-Lana al Vento

 

Valdurna

 

Gentersberg-Kandelsberg

 

Pennes di Dentro-Pennes di Fuori

 

Mules-Sonvigo-Montessa-Campo di Ronco

 

Villa

 

S.Martino

 

Sarentino

 

Stetto-Montenovale

 

S.Martino di Sotto-Acereto-Trina

 

Riobianco

Scena

Talle di Sopra-Talle di Sotto

Selva dei Molini

Centro-Selva di Fuori

 

Lappago

Senales

Certosa

 

S.Caterina

Senale-S.Felice

S.Felice

 

Senale

Sesto

Monte di Fuori-Quiniga-Mitterberg

 

Ferrara

Silandro

Corzes

 

Monte Tramontana

 

Monte Mezzodì

 

Vezzano

Sluderno

Sluderno

Terlano

Vilpiano

Termeno s.s.d.v.

Söll

Tesimo

Caprile-Plazzoles

 

Narano

 

Prissiano-Grissiano-Schernag

Trodena

S.Lugano-Fontanefredde

 

Trodena

Tubre

Tubre

Ultimo

S.Gertrude

 

S.Nicolò

Vadena

Vadena

Val di Vizze

Caminata

 

S.Giacomo

Valdaora

Valdaora di Sotto

Valle Aurina

S.Pietro

 

Riobianco

Valle di Casies

Colle

 

S.Martino

Vandoies

Vandoies di Sotto

 

Vandoies di Sopra

 

Fundres

 

Vallarga

Varna

Novacella

 

Scaleres-Spelonca

Velturno

Caerna-Alpe delle Vacche

 

Snodres

 

S.Pietro Mezzomonte

 

Giovignano

Verano

Verano-Eschio

Villandro

S.Maurizio-Alpe

 

S.Valentino

Vipiteno

Tunes-Campi di Sotto

 

Ceves-Novale

 

 

(7.3) settore turismo: sono zone turistiche fortemente sviluppate le zone subcomunali dei seguenti Comuni (in ordine alfabetico):

Comune

Zona subcomunale

Badia

S.Cassiano / S.Ciascian

 

La Villa / La Ila

Bressanone

Centro

Caldaro s.s.d.v.

S.Giuseppe al Lago-Palude di Caldaro

Castelrotto

Alpe di Siusi

 

Castelrotto / Ciastel

Corvara in Badia

Colfosco / Calfosch

 

Corvara in Badia / Corvara

 

Pescosta

Dobbiaco

Centro

Lana

Lana

Marebbe

S.Vigilio - Mantena – Longega / Al Plan - Mantena - Longega

Merano

Merano

Naturno

Naturno

Ortisei

Ortisei / Urtijëi

S.Candido

Centro

S.Cristina Val Gardena

S.Cristina Val Gardena / S.Cristina Gherdëina

S.Martino in Passiria

Sorgente

Scena

Scena-Monte Scena

Selva di Val Gardena

Selva / Sëlva

Sesto

S.Giuseppe-Alpe di Sesto-Dolomiti di Sesto

Stelvio

Solda

Tirolo

Tirolo

Valle Aurina

S.Giovanni

  

In caso di necessità, gli elenchi di cui ai punti 7.1, 7.2 e 7.3 potranno essere modificati e integrati dalla Giunta provinciale.

  

(8) Subentro di impresa:

l’impresa la cui proprietà e la cui gestione vengono trasferite, a seguito di decesso o per atto tra vivi, a un’impresa esistente. Il subentrante deve in ogni caso possedere le rimanenti caratteristiche della “nuova impresa” di cui al precedente punto 3. Il subentro non può aver avuto luogo più di sei mesi prima della data di presentazione della domanda di agevolazione.

 

 

(9) Cooperazione:

la collaborazione costituita in forma giuridica tra almeno due imprese al fine di raggiungere uno scopo economico comune.

Settore turismo – TABELLA “A”: investimenti aziendali

INVESTIMENTI AMMISSIBILI:

Interventi strutturali, acquisto di attrezzature ed arredamenti, acquisto di immobili, impianti sportivi e ricreativi, sistemazioni esterne

Tipo

di impresa

Tasso di agevolazione base fino al

Maggiorazioni

Tasso di agevolazione massimo

 

Limite di investimento massimo per contributi in conto capitale

Limite di investimento massimo per mutui o leasing agevolati

Piccole imprese

in zone turisticamente sviluppate

13%

 

 

 

in zone turisticamente poco sviluppate

20%

20% come agevolazione in regime di esenzione e la parte eccedente il 20% come agevolazione a titolo “de minimis”

 

 

+ 5% per particolari qualifiche professionali (5)

 

+ 3% per iniziative turistiche comuni (cooperative, consorzi, comunioni d’interesse ecc.)

 

+ 5% per certificazione di “audit famigliaelavoro” o certificazione equivalente

 

 

23%

 

- 30% per esercizi situati in zone turisticamente poco sviluppate (1)

- 30% per gli esercizi con licenza annuale, con funzione di approvvigionamento in zone turisticamente poco sviluppate (1) (2)

- 20% per alberghi storici ed esercizi storici di somministrazione pasti e bevande (3)

- 25% per alberghi storici ed esercizi storici di somministrazione pasti e bevande situati in zone turisticamente poco sviluppate (3)

- 30% per i rifugi albergo (1)

- 25% per investimenti in edifici/parti di edifici sottoposti a vincolo di tutela artistica – per investimenti in edifici sottoposti a tutela degli insiemi (4)

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500.000 euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.000.000 euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medie e grandi imprese

 

 

 

7,5%

 

10% come agevolazione in regime di esenzione e la parte eccedente il 10% come agevolazione a titolo “de minimis” (grandi imprese: l’intera agevolazione viene concessa a titolo “de minimis”)

 

+ 5% per particolari qualifiche professionali (5)

 

+ 3% per esercizi situati in zone turisticamente poco sviluppate

 

+ 3% per iniziative turistiche comuni (cooperative, consorzi, comunioni d’interesse ecc.)

 

+ 5% per certificazione di “audit famigliaelavoro” o certificazione equivalente

 

 

 

 

15%

 

25% per investimenti in edifici/parti di edifici sottoposti a vincolo di tutela artistica – per investimenti in edifici sottoposti a tutela degli insiemi (4)

 

 

 

 

 

 

1.000.000 euro

 

 

 

 

 

3.000.000 euro

(1) Non si possono applicare ulteriori maggiorazioni neppure in regime “de minimis”.

(2) Esclusivamente in zone turisticamente poco sviluppate (solo se si tratta dell’unico esercizio nella località), la funzione di approvvigionamento viene stabilita caso per caso.

(3) Per albergo storico /esercizio storico di somministrazione pasti e bevande si intende l’esercizio che, nonostante brevi interruzioni (p.es. in caso di guerra), ha esercitato l’attività negli ultimi 200 anni, oppure l’esercizio che rappresenta un bene culturale di particolare e dimostrabile valore storico.

(4) Può essere concessa, alternativamente, una maggiorazione solo per vincolo di tutela artistica oppure solo per tutela degli insiemi.

(5) Diploma di scuola alberghiera superiore oppure diploma di maturità ad indirizzo turistico e diploma di maestro artigiano nel settore alberghiero, diploma di laurea (anche bachelor) ad indirizzo turistico. La particolare qualificazione professionale deve essere posseduta dal titolare, libero professionista o lavoratore autonomo oppure dal 30% dei dipendenti; nel caso di società di persone deve essere posseduta dalla maggioranza dei soci, nel caso di società in accomandita semplice dalla maggioranza dei soci accomandatari o, nel caso di società di capitali, dalla maggioranza degli amministratori. Nel caso di società di persone con due soci, di società in accomandita semplice con due soci accomandatari o di società di capitali con due amministratori, è sufficiente che la qualificazione professionale sia posseduta da uno solo dei soggetti.

Settore turismo – TABELLA “B“:Consulenza, formazione e diffusione di conoscenze

Agevolazioni a PMI

 

Iniziative agevolabili

 

Misura dell’agevolazione

 

 

Formazione e aggiornamento, consulenza e diffusione di conoscenze

 

 

 

 

30%

 

+ 20% per progetti di cui alla lettera e) del comma 4 dell’articolo 32

 

Agevolazioni a grandi imprese (l’intera agevolazione viene concessa a titolo “de minimis”

 

Iniziative agevolabili

 

 

Misura dell’agevolazione

 

formazione e aggiornamento, consulenza e diffusione di conoscenze

 

20%

 

+ 20% per progetti di cui alla lettera e) del comma 4 dell’articolo 32

 

 

 

 

indice
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction2021
ActionAction2020
ActionAction2019
ActionAction2018
ActionAction Delibera 9 gennaio 2018, n. 1
ActionAction Delibera 30 gennaio 2018, n. 79
ActionAction Delibera 30 gennaio 2018, n. 89
ActionAction Delibera 6 febbraio 2018, n. 100
ActionAction Delibera 6 febbraio 2018, n. 114
ActionAction Delibera 6 febbraio 2018, n. 122
ActionAction Delibera 6 febbraio 2018, n. 125
ActionAction Delibera 16 febbraio 2018, n. 143
ActionAction Delibera 27 febbraio 2018, n. 169
ActionAction Delibera 6 marzo 2018, n. 186
ActionAction Delibera 13 marzo 2018, n. 223
ActionAction Delibera 20 marzo 2018, n. 240
ActionAction Delibera 20 marzo 2018, n. 257
ActionAction Delibera 10 aprile 2018, n. 320
ActionAction Delibera 10 aprile 2018, n. 321
ActionAction Delibera 10 aprile 2018, n. 331
ActionAction Delibera 10 aprile 2018, n. 332
ActionAction Delibera 17 aprile 2018, n. 350
ActionAction Delibera 17 aprile 2018, n. 357
ActionAction Delibera 24 aprile 2018, n. 375
ActionActionAllegato
ActionActionSettori artigianato, industria, commercio e servizi
ActionActionSettore turismo
ActionAction Delibera 8 maggio 2018, n. 397
ActionAction Delibera 8 maggio 2018, n. 415
ActionAction Delibera 15 maggio 2018, n. 431
ActionAction Delibera 29 maggio 2018, n. 477
ActionAction Delibera 29 maggio 2018, n. 497
ActionAction Delibera 29 maggio 2018, n. 499
ActionAction Delibera 29 maggio 2018, n. 505
ActionAction Delibera 29 maggio 2018, n. 506
ActionAction Delibera 29 maggio 2018, n. 508
ActionAction Delibera 5 giugno 2018, n. 529
ActionAction Delibera 5 giugno 2018, n. 531
ActionAction Delibera 12 giugno 2018, n. 552
ActionAction Delibera 12 giugno 2018, n. 555
ActionAction Delibera 12 giugno 2018, n. 566
ActionAction Delibera 19 giugno 2018, n. 579
ActionAction Delibera 19 giugno 2018, n. 601
ActionAction Delibera 26 giugno 2018, n. 630
ActionAction Delibera 3 luglio 2018, n. 657
ActionAction Delibera 3 luglio 2018, n. 658
ActionAction Delibera 10 luglio 2018, n. 673
ActionAction Delibera 17 luglio 2018, n. 703
ActionAction Delibera 17 luglio 2018, n. 704
ActionAction Delibera 24 luglio 2018, n. 733
ActionAction Delibera 31 luglio 2018, n. 757
ActionAction Delibera 7 agosto 2018, n. 798
ActionAction Delibera 28 agosto 2018, n. 833
ActionAction Delibera 28 agosto 2018, n. 839
ActionAction Delibera 28 agosto 2018, n. 840
ActionAction Delibera 28 agosto 2018, n. 853
ActionAction Delibera 4 settembre 2018, n. 876
ActionAction Delibera 4 settembre 2018, n. 883
ActionAction Delibera 11 settembre 2018, n. 902
ActionAction Delibera 11 settembre 2018, n. 905
ActionAction Delibera 18 settembre 2018, n. 949
ActionAction Delibera 25 settembre 2018, n. 957
ActionAction Delibera 25 settembre 2018, n. 961
ActionAction Delibera 25 settembre 2018, n. 964
ActionAction Delibera 25 settembre 2018, n. 965
ActionAction Delibera 25 settembre 2018, n. 968
ActionAction Delibera 2 ottobre 2018, n. 978
ActionAction Delibera 2 ottobre 2018, n. 998
ActionAction Delibera 2 ottobre 2018, n. 1005
ActionAction Delibera 9 ottobre 2018, n. 1015
ActionAction Delibera 9 ottobre 2018, n. 1027
ActionAction Delibera 9 ottobre 2018, n. 1031
ActionAction Delibera 16 ottobre 2018, n. 1051
ActionAction Delibera 30 ottobre 2018, n. 1099
ActionAction Delibera 30 ottobre 2018, n. 1102
ActionAction Delibera 30 ottobre 2018, n. 1104
ActionAction Delibera 30 ottobre 2018, n. 1108
ActionAction Delibera 30 ottobre 2018, n. 1109
ActionAction Delibera 30 ottobre 2018, n. 1120
ActionAction Delibera 30 ottobre 2018, n. 1121
ActionAction Delibera 13 novembre 2018, n. 1150
ActionAction Delibera 13 novembre 2018, n. 1156
ActionAction Delibera 13 novembre 2018, n. 1158
ActionAction Delibera 13 novembre 2018, n. 1161
ActionAction Delibera 13 novembre 2018, n. 1165
ActionAction Delibera 20 novembre 2018, n. 1199
ActionAction Delibera 20 novembre 2018, n. 1202
ActionAction Delibera 20 novembre 2018, n. 1209
ActionAction Delibera 27 novembre 2018, n. 1235
ActionAction Delibera 4 dicembre 2018, n. 1284
ActionAction Delibera 4 dicembre 2018, n. 1286
ActionAction Delibera 11 dicembre 2018, n. 1324
ActionAction Delibera 11 dicembre 2018, n. 1346
ActionAction Delibera 11 dicembre 2018, n. 1347
ActionAction Delibera 11 dicembre 2018, n. 1350
ActionAction Delibera 18 dicembre 2018, n. 1363
ActionAction Delibera 18 dicembre 2018, n. 1384
ActionAction Delibera 18 dicembre 2018, n. 1385
ActionAction Delibera 18 dicembre 2018, n. 1401
ActionAction Delibera 18 dicembre 2018, n. 1404
ActionAction Delibera 18 dicembre 2018, n. 1405
ActionAction Delibera 18 dicembre 2018, n. 1415
ActionAction Delibera 18 dicembre 2018, n. 1418
ActionAction Delibera 18 dicembre 2018, n. 1419
ActionAction Delibera 28 dicembre 2018, n. 1446
ActionAction Delibera 28 dicembre 2018, n. 1466
ActionAction Delibera 28 dicembre 2018, n. 1470
ActionAction Delibera 28 dicembre 2018, n. 1472
ActionAction Delibera 4 dicembre 2018, n. 1285
ActionAction2017
ActionAction2016
ActionAction2015
ActionAction2014
ActionAction2013
ActionAction2012
ActionAction2011
ActionAction2010
ActionAction2009
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction2005
ActionAction2004
ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction2001
ActionAction2000
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction1996
ActionAction1993
ActionAction1992
ActionAction1991
ActionAction1990
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico