1. Dopo l’articolo 10/bis della legge provinciale 1° luglio 1993, n. 11, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:
“Art. 10/ter (Collaborazione con il Centro di servizio per il volontariato)
1. Nel rispetto delle disposizioni generali in materia di trasparenza, la Provincia autonoma di Bolzano può incaricare il Centro di servizio per il volontariato di prestare attività e servizi per la promozione del Terzo settore, e in particolare:
2. Per lo svolgimento delle attività e dei servizi di cui al comma 1 la Provincia autonoma di Bolzano può stanziare ulteriori mezzi finanziari sul bilancio provinciale e fornire prestazioni in natura.”