(1) Dopo la lettera d) del comma 2 dell’articolo 17 della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, è aggiunta la seguente lettera:
“e) alle persone affette da patologie croniche non trasmissibili, in condizioni cliniche stabili, che praticano l’esercizio fisico strutturato e adattato come strumento di prevenzione primaria, secondaria e terziaria nonché come terapia.”
(2) Dopo il comma 3 dell’articolo 17 della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, sono aggiunti i seguenti commi 4 e 5:
“4. I programmi di esercizio fisico strutturato e adattato prescritti da personale medico sono da svolgersi sotto il controllo di personale in possesso di laurea magistrale in scienze motorie, indirizzo attività motoria preventiva e adattata o indirizzo equipollente, in idonee strutture pubbliche o private, certificate dall’Azienda Sanitaria quali “palestre della salute”.
5. La Giunta provinciale determina i requisiti e il procedimento necessari per ottenere la certificazione di “palestra della salute” e definisce gli indirizzi per la prescrizione medica, lo svolgimento dell’esercizio fisico strutturato e adattato e i corsi di formazione per il personale responsabile del controllo del programma personalizzato di esercizio per soggetti affetti da patologie croniche non trasmissibili.”