(1) La Ripartizione 17 – Intendenza scolastica italiana è competente per l’espletamento dei procedimenti amministrativi della Direzione provinciale Scuole e, qualora la relativa competenza sia assegnata agli uffici della Ripartizione stessa ai sensi del presente regolamento, anche di quelli delle altre Direzioni provinciali. Esercita funzioni di coordinamento in materia di ordinamento del sistema dell’istruzione e formazione, nella gestione del bilancio, degli organici e delle attività comuni della Direzione Istruzione e formazione italiana; a tal fine collabora con le altre unità organizzative. Presta inoltre specifica consulenza alle Direzioni provinciali, alla Scuola di musica, al Servizio provinciale di valutazione e alle istituzioni scolastiche e può espletare nel loro interesse procedimenti amministrativi. 16)
(2) Se presentati di concerto, i decreti e le proposte di deliberazione sono vistati, per la legittimità, sia dal Direttore/dalla Direttrice della Ripartizione 17 – Intendenza scolastica italiana sia dal Direttore/dalla Direttrice della relativa Direzione provinciale. 17)
(3) Alla Ripartizione 17 – Intendenza scolastica italiana fanno capo la Direzione di ripartizione, e i seguenti uffici: 18)
(4) La Direzione di ripartizione ha le seguenti competenze: