(1) Il comma 1/bis dell’articolo 5 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:
“1/bis Salvo quanto previsto dall’articolo 11, l’esercizio della caccia nelle riserve di caccia di diritto e nelle riserve private di caccia è consentito solamente al titolare di un permesso di caccia per il relativo comprensorio. Per la caccia alle specie sottoposte alla pianificazione degli abbattimenti ai sensi dell’articolo 27 è inoltre necessaria un’autorizzazione speciale indicante per gli ungulati il genere e l’età nonché ulteriori presupposti della relativa specie.”
(2) Il comma 8 dell’articolo 19 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:
“8. Per la realizzazione e la gestione di centri di recupero degli uccelli e dei mammiferi autoctoni protetti da parte di persone a tal fine autorizzate ai sensi del comma 3 ed aventi particolare conoscenza in questo settore, la Giunta provinciale può concedere contributi fino al 90 per cento della spesa riconosciuta ammissibile a finanziamento.”
(3) Il comma 2 dell’articolo 25 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, è così sostituito:
“2. Hanno diritto al permesso annuale o d’ospite le persone in possesso dei requisiti di cui all’Art. 11, comma 6, e che sono residenti nel territorio della relativa riserva di diritto o sono proprietari di una minima unità colturale sita nella riserva di caccia, oppure di una superficie boschiva o alpestre di almeno 50 ettari. I criteri e modalità per la definizione di queste aree di proprietà, la durata minima della residenza richiesta per il permesso annuale o di ospite, nonché il rilascio e la revoca dei permessi di caccia per le riserve di diritto sono stabiliti con regolamento di esecuzione.”
(4) Il comma 1 dell’articolo 38 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, è così sostituito:
“1. La Giunta provinciale può concedere aiuti fino all’ammontare del 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione di opere atte a prevenire i danni causati da fauna selvatica, la cui congruità sia stata accertata dai competenti uffici provinciali. Le relative richieste devono essere presentate all’ufficio provinciale competente per la caccia.”
(5) Dopo il comma 5 dell’articolo 38 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, è aggiunto il seguente comma:
“6. L’ufficio provinciale competente entro 30 giorni esamina il danno. Se constata che il danno è causato da grandi predatori, entro ulteriori 60 giorni lo risarcisce.”
(6) Dopo il comma 6 dell’articolo 38 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, è aggiunto il seguente comma:
“7. Le spese incentivabili per misure di prevenzione dei danni causati da grandi predatori includono anche le spese per cani da protezione delle greggi.”