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y) Legge provinciale 11 luglio 2018, n. 101)
Modifiche di leggi provinciali in materia di ordinamento degli uffici e personale, istruzione, formazione professionale, sport, cultura, enti locali, servizi pubblici, tutela del paesaggio e dell’ambiente, energia, utilizzazione di acque pubbliche, caccia e pesca, protezione antincendi e civile, urbanistica, igiene e sanità, politiche sociali, famiglia, edilizia scolastica, trasporti, edilizia abitativa agevolata, lavoro, economia, cave e torbiere, entrate, commercio, turismo e industria alberghiera, rifugi alpini, artigianato, finanze e ricerca

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1)
Pubblicata nel supplemento 3 del B.U. 12 luglio 2018, n. 28.

Art. 24 (Modifica della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, “Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche”)

(1) L’articolo 13 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 13 (Acque minerali)

1. Le acque minerali esistenti nel territorio della provincia di Bolzano fanno parte del patrimonio indisponibile della Provincia autonoma di Bolzano.

2. La concessione delle acque minerali esistenti, tra le quali rientrano le acque minerali e termali nonché le sorgenti e le acque sotterranee con caratteristiche chimiche particolari, è rilasciata ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di acque pubbliche, previo riconoscimento dell’idoneità delle acque da parte dell’Agenzia provinciale per l’ambiente e previa iscrizione delle stesse nell’apposito elenco, che è approvato dalla Giunta provinciale.

3. Ai fini dell’imbottigliamento o dell’uso termale o terapeutico delle acque minerali, il riconoscimento dell’idoneità è effettuato dall’Agenzia provinciale per l’ambiente di concerto con l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige.

4. I trattamenti idrici non terapeutici in strutture alberghiere e affini, tipici della tradizione locale, vengono effettuati secondo la disciplina provinciale sulle attività organizzate e sui trattamenti idrici, fisici e affini effettuati a scopo non terapeutico.

5. Il decreto di concessione definisce le portate d’acqua autorizzate nonché il tipo e il numero delle captazioni. Le modalità per la misurazione dei quantitativi d’acqua e l’ammontare del canone di concessione idrica sono determinati dalla Giunta provinciale e aggiornati ogni due anni con decreto del Direttore dell’Agenzia provinciale per l’ambiente, in base alle variazioni del costo della vita secondo gli indici ASTAT. A tal fine si considerano i seguenti parametri:

  1. per le acque minerali destinate all’imbottigliamento:
    1. la portata d’acqua autorizzata secondo il decreto di concessione;
    2. la quantità di acqua effettivamente derivata nell’anno precedente;
    3. la quantità d’acqua imbottigliata a seconda che l’imbottigliamento avvenga in contenitore con vuoto a perdere o a rendere;
    4. il tipo e il numero di captazioni d’acqua a seconda delle portate concesse;
  2. per le acque destinate ad uso termale o terapeutico:
    1. la portata d’acqua autorizzata secondo il decreto di concessione;
    2. la quantità di acqua effettivamente derivata nell’anno precedente;
    3. il tipo e il numero di captazioni d’acqua a seconda delle portate concesse;
  3. per altri utilizzi non terapeutici:
    1. la portata d’acqua autorizzata secondo il decreto di concessione;
    2. la quantità di acqua effettivamente derivata nell’anno precedente;
    3. il tipo e il numero di captazioni d’acqua a seconda delle portate concesse.

6. A partire dal 1° gennaio 2018 i canoni di concessione idrica sono determinati in base alla portata d’acqua concessa nel decreto di concessione, nonché al tipo e al numero di captazioni d’acqua ivi indicati. Nel calcolo sono inclusi i quantitativi d’acqua imbottigliati indicati dal concessionario nella relativa comunicazione. A partire dal 1° gennaio 2019 sono inclusi anche i quantitativi d’acqua misurati ed effettivamente derivati nell’anno precedente.

7. Le disposizioni per la concessione di contributi previsti dalla legge provinciale 8 novembre 1974, n. 18, e successive modifiche, non si applicano alle acque minerali di cui al presente articolo.

8. Le acque minerali esistenti di cui al comma 2 sono poste sotto tutela ai sensi delle disposizioni del titolo II, capo II, della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche. L’ufficio provinciale competente per la gestione delle risorse idriche istituisce le necessarie zone di tutela per le acque minerali esistenti di cui al comma 2, che non vengono assegnate in concessione; le zone di tutela sono gestite dalla Ripartizione provinciale Foreste.”

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