(1) Dopo l’articolo 11/bis della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:
“Art. 11/ter (Sanzioni amministrative)
1. Chiunque violi le prescrizioni, le limitazioni o i divieti impartiti tramite i provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 11/bis o dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e successive modifiche, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma prevista dall’articolo 6, comma 14, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche.
2. Le sanzioni amministrative di cui al comma 1 sono irrogate dai soggetti che espletano servizi di polizia stradale ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche, e dal personale della Provincia autonoma di Bolzano.”
(2) Nella rubrica dell’articolo 13 della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, e successive modifiche, le parole: “e di rifiuti” sono soppresse.
(3) Nella lettera d) del comma 2 dell’articolo 19 della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, e successive modifiche, le parole: “o chi non rispetta il divieto di cui all’articolo 13” sono soppresse.