(1) In attuazione dei principi contenuti nell'articolo 2 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, lo Stato, la regione, la provincia autonoma di Trento e gli enti locali tutelano e promuovono, nell'ambito delle proprie competenze, le caratteristiche etniche e culturali delle popolazioni ladina, mochena e cimbra, residenti nel territorio della provincia di Trento. La provincia di Trento promuove e coordina gli interventi di tutela e promozione della lingua ladina, mochena e cimbra e individua il soggetto competente a fissare le norme linguistiche e di grafia, anche ai fini dell’articolo 102 dello Statuto di autonomia. 4)
(2) Le finalità di tutela e di promozione della lingua e della cultura, desumibili dagli articoli da 1 a 4, sono perseguite anche in favore delle popolazioni mochena e cimbra residenti, rispettivamente, nei comuni di Fierozzo-Vlarotz, Frassilongo-Garait, Palù del Fersina-Palae en Bersntol e nel comune di Luserna-Lusern, tenendo conto delle caratteristiche demografiche delle stesse, dallo Stato, dalla regione, dalla provincia autonoma di Trento e dagli enti locali ubicati nella medesima provincia, nell'ambito delle rispettive competenze e secondo i rispettivi ordinamenti.
(2/bis) La Provincia autonoma di Trento promuove con le università ricadenti nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol progetti di alta formazione nonché ogni altra iniziativa, ivi compresa l'istituzione di corsi di lingua e di cultura delle popolazioni ladina, mochena e cimbra, diretti ad agevolare la ricerca scientifica e le attività culturali e formative in coerenza con le finalità del presente decreto. 5)
L'art. 01 è stato inserito dal comma 2 dell'art. 1 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 321.
L'art. 01, comma 1, è stato così integrato dall’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 22 maggio 2001, n. 261.
L'art. 01, comma 2/bis, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 24.